((Art. 5-bis
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del
regime di procedibilita'.
1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure
cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se,
entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la
querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile
ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia
giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo
periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura
penale sono sospesi.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2
si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e
612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando
il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela
della persona offesa in base alle disposizioni del presente
decreto.».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di
modifica del regime di procedibilita'). - 1. Per i reati
perseguibili a querela della persona offesa in base alle
disposizioni del presente decreto, commessi prima della
data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la
presentazione della querela decorre dalla predetta data, se
la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto
costituente reato.
2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le
misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono
efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che
procede non acquisisce la querela. A questi fini,
l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della
persona offesa, anche avvalendosi della polizia
giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al
primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del
codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai
commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di
procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, si continua
a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un
delitto divenuto perseguibile a querela della persona
offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».