((Art. 5-bis 
 
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
  150, recante disposizioni transitorie in materia  di  modifica  del
  regime di procedibilita'. 
 
  1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fermo restando il termine di cui  al  comma  1,  le  misure
cautelari personali in corso  di  esecuzione  perdono  efficacia  se,
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'autorita'  giudiziaria  che  procede  non  acquisisce  la
querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua  ogni  utile
ricerca  della  persona  offesa,  anche  avvalendosi  della   polizia
giudiziaria. Durante  la  pendenza  del  termine  indicato  al  primo
periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di  procedura
penale sono sospesi.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1  e  2
si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale. 
  2-ter. Per i delitti previsti dagli  articoli  609-bis,  612-bis  e
612-ter del codice penale, commessi prima della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando
il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile  a  querela
della  persona  offesa  in  base  alle  disposizioni   del   presente
decreto.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  85  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
          27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo penale,  nonche'  in  materia  di
          giustizia  riparativa  e   disposizioni   per   la   celere
          definizione dei procedimenti giudiziari),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 85  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          modifica del regime di procedibilita'). - 1.  Per  i  reati
          perseguibili a querela della persona offesa  in  base  alle
          disposizioni del presente  decreto,  commessi  prima  della
          data di entrata in vigore dello stesso, il termine  per  la
          presentazione della querela decorre dalla predetta data, se
          la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del  fatto
          costituente reato. 
                2. Fermo restando il termine di cui al  comma  1,  le
          misure cautelari personali in corso di  esecuzione  perdono
          efficacia se, entro venti giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  l'autorita'  giudiziaria  che
          procede  non  acquisisce  la  querela.   A   questi   fini,
          l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile  ricerca  della
          persona   offesa,   anche   avvalendosi    della    polizia
          giudiziaria. Durante la pendenza del  termine  indicato  al
          primo periodo i  termini  previsti  dall'articolo  303  del
          codice di procedura penale sono sospesi. 
                2-bis. Durante la pendenza  del  termine  di  cui  ai
          commi 1 e  2  si  applica  l'articolo  346  del  codice  di
          procedura penale. 
              2-ter. Per i delitti previsti dagli  articoli  609-bis,
          612-bis e 612-ter del codice penale, commessi  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto, si continua
          a procedere d'ufficio quando il fatto e'  connesso  con  un
          delitto  divenuto  perseguibile  a  querela  della  persona
          offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».