((Art. 5-ter 
 
Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10  ottobre
  2022, n.  150,  recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di
  termini per la costituzione di parte civile. 
 
  1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.
150, e' inserito il seguente: 
    «Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini  per
la costituzione di parte civile).- 1.  Nei  procedimenti  nei  quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia'  stati
ultimati gli accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle  parti
nell'udienza preliminare, non si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del  presente  decreto   e
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo   79   e,
limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429,  comma  4,  del
codice di procedura penale, nel testo vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto.».))