((Art. 5-ter
Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
termini per la costituzione di parte civile.
1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per
la costituzione di parte civile).- 1. Nei procedimenti nei quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati
ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e,
limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del
codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.».))