((Art. 5-quater
Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale
telematico.
1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» sono soppresse e
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il medesimo
termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione
davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto e'
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato.»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al
diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli
uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il
deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata
dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di
cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di
cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa
procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia
o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di
procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso
i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del
processo penale telematico individuato con provvedimento del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita'
stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e'
eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono
individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito
telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale
telematico e' attestato dal Direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale
dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione
del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo
al ripristino della funzionalita' del portale. L'autorita'
giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti
in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli
individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta
elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto
di legge.».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di
processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il
deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita'
telematiche degli atti del procedimento penale, anche
modificando, ove necessario, il regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al
principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza
del compimento dell'atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori
regole tecniche possono essere adottate con atto
dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e
le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche
modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo
regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine di transizione previsto dal
regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e
per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad
applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli
articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5,
134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3,
391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447,
comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582,
comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale,
nonche' le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e
4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma
2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter,
483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si
applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di
cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie
di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la
dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma
2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale,
come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del
presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal
comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con
le forme ivi previste in alternativa al deposito in via
telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro
il medesimo termine le parti private possono presentare
l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare
all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso
alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste
e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta
di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di
procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333
del codice di procedura penale, della querela di cui
all'articolo 336 del codice di procedura penale e della
relativa procura speciale, nonche' della nomina del
difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate
dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli
uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali
avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del
processo penale telematico individuato con provvedimento
del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia e con le
modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in
deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti
si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di
scadenza.
6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali
e' consentito il deposito telematico con le modalita' di
cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del
processo penale telematico e' attestato dal Direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati, con
provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici
del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno
successivo al ripristino della funzionalita' del portale.
L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di
singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per
quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio
tramite posta elettronica certificata non e' consentito e
non produce alcun effetto di legge.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in relazione agli atti del procedimento penale
militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono
adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del
Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio
della magistratura militare e il Garante per la protezione
dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al
comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio
della magistratura militare, con atto dirigenziale del
responsabile della transizione al digitale del Ministero
della difesa.».