((Art. 5-quater 
 
Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
  150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale
  telematico. 
 
  1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «, e dell'articolo 24, commi da 1 a  3,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» sono soppresse e
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Entro  il  medesimo
termine le parti private possono presentare  l'atto  di  impugnazione
davanti a un agente consolare all'estero.  In  tal  caso,  l'atto  e'
immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che  ha  emesso
il provvedimento impugnato.»; 
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis.   Sino   al   quindicesimo   giorno   successivo   alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero  sino  al
diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma  3  per  gli
uffici giudiziari e  le  tipologie  di  atti  in  esso  indicati,  il
deposito  di  memorie,  documenti,  richieste  e   istanze   indicati
dall'articolo 415-bis, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,
dell'opposizione   alla   richiesta   di    archiviazione    indicata
dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della  denuncia  di
cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di
cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della  relativa
procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia
o revoca  del  mandato  indicate  dall'articolo  107  del  codice  di
procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica  presso
i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale  del
processo  penale  telematico  individuato   con   provvedimento   del
Direttore  generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite  nel  medesimo
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al  decreto  del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il  deposito  degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento. Il  deposito  e'  tempestivo  quando  e'
eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 
      6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono
individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il  deposito
telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis. 
      6-quater. Il malfunzionamento del portale del  processo  penale
telematico  e'  attestato  dal  Direttore  generale  per  i   sistemi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato  nel  portale
dei servizi telematici del Ministero della giustizia con  indicazione
del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per  il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo
al  ripristino   della   funzionalita'   del   portale.   L'autorita'
giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e  documenti
in formato analogico per ragioni specifiche. 
      6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis  e  per  quelli
individuati  ai  sensi  del  comma  6-ter,  l'invio   tramite   posta
elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto
di legge.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  87  del  citato
          decreto  legislativo  10  ottobre  2022,   n.   150,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 87  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          processo penale telematico). - 1. Con decreto del  Ministro
          della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali, sono definite le regole tecniche riguardanti  il
          deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita'
          telematiche  degli  atti  del  procedimento  penale,  anche
          modificando, ove  necessario,  il  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011,  n.
          44,  e,  in  ogni  caso,  assicurando  la  conformita'   al
          principio di idoneita' del mezzo e a quello della  certezza
          del compimento dell'atto. 
                2.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto e del regolamento di  cui  al  comma  1,  ulteriori
          regole  tecniche   possono   essere   adottate   con   atto
          dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi
          e automatizzati del Ministero della giustizia. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  da
          adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
          Consiglio  superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio
          nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e
          le tipologie di atti per cui possano essere adottate  anche
          modalita' non  telematiche  di  deposito,  comunicazione  o
          notificazione, nonche' i termini di  transizione  al  nuovo
          regime di deposito, comunicazione e notificazione. 
                4.  Sino  al  quindicesimo  giorno  successivo   alla
          pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
          sino  al  diverso  termine  di  transizione  previsto   dal
          regolamento di cui al comma 3 per gli uffici  giudiziari  e
          per le tipologie di atti in esso  indicati,  continuano  ad
          applicarsi, nel testo vigente al  momento  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto, le disposizioni  di  cui  agli
          articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5,
          134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma  1,  311,  comma  3,
          391-octies, comma 3, 419,  comma  5,  primo  periodo,  447,
          comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462,  comma  1,  582,
          comma 1, 585, comma 4,  del  codice  di  procedura  penale,
          nonche' le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e
          4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
          del  codice  di  procedura  penale,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
                5. Le disposizioni di cui agli  articoli  111,  commi
          2-bis, 2-ter  e  2-quater,  111-bis,  111-ter,  122,  comma
          2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter,
          483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura
          penale, cosi' come  introdotte  dal  presente  decreto,  si
          applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
          pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
          a partire dal diverso termine previsto dal  regolamento  di
          cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie
          di atti  in  esso  indicati.  Sino  alle  stesse  date,  la
          dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal  comma
          2 dell'articolo 153-bis del  codice  di  procedura  penale,
          come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e),  del
          presente decreto, nonche'  le  comunicazioni  previste  dal
          comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono  effettuate  con
          le forme ivi previste in alternativa  al  deposito  in  via
          telematica. 
                6.  Sino  al  quindicesimo  giorno  successivo   alla
          pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
          sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui  al
          comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
          esso indicati, continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          dell'articolo   164   delle   norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro
          il medesimo termine le  parti  private  possono  presentare
          l'atto  di  impugnazione  davanti  a  un  agente  consolare
          all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso
          alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
          impugnato. 
                6-bis. Sino al quindicesimo  giorno  successivo  alla
          pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
          sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui  al
          comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
          esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste
          e istanze indicati  dall'articolo  415-bis,  comma  3,  del
          codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta
          di archiviazione indicata dall'articolo 410 del  codice  di
          procedura penale, della denuncia di  cui  all'articolo  333
          del codice  di  procedura  penale,  della  querela  di  cui
          all'articolo 336 del codice di  procedura  penale  e  della
          relativa  procura  speciale,  nonche'  della   nomina   del
          difensore e della rinuncia o revoca  del  mandato  indicate
          dall'articolo 107 del codice  di  procedura  penale,  negli
          uffici delle procure della Repubblica  presso  i  tribunali
          avviene esclusivamente mediante deposito  nel  portale  del
          processo penale telematico  individuato  con  provvedimento
          del  Direttore   generale   per   i   sistemi   informativi
          automatizzati  del  Ministero  della  giustizia  e  con  le
          modalita' stabilite nel medesimo  provvedimento,  anche  in
          deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro  della
          giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito  degli  atti
          si intende eseguito al momento del rilascio della  ricevuta
          di accettazione da parte dei sistemi ministeriali,  secondo
          le modalita' stabilite dal provvedimento.  Il  deposito  e'
          tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di
          scadenza. 
                6-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          giustizia sono individuati gli ulteriori atti per  i  quali
          e' consentito il deposito telematico con  le  modalita'  di
          cui al comma 6-bis. 
                6-quater.  Il  malfunzionamento   del   portale   del
          processo  penale  telematico  e'  attestato  dal  Direttore
          generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati,  con
          provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici
          del Ministero della giustizia con indicazione del  relativo
          periodo. In tali ipotesi, il termine  di  scadenza  per  il
          deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al  giorno
          successivo al ripristino della funzionalita'  del  portale.
          L'autorita' giudiziaria puo'  autorizzare  il  deposito  di
          singoli atti e documenti in formato analogico  per  ragioni
          specifiche. 
                6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per
          quelli  individuati  ai  sensi  del  comma  6-ter,  l'invio
          tramite posta elettronica certificata non e'  consentito  e
          non produce alcun effetto di legge. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  in  relazione  agli  atti  del  procedimento  penale
          militare, ma i regolamenti di cui  ai  commi  1  e  3  sono
          adottati, entro  il  31  dicembre  2023,  con  decreto  del
          Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sentiti  il  Consiglio
          della magistratura militare e il Garante per la  protezione
          dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui  al
          comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il  Consiglio
          della magistratura  militare,  con  atto  dirigenziale  del
          responsabile della transizione al  digitale  del  Ministero
          della difesa.».