((Art. 5-quinquies
Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e
istanze.
1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, e' inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia di
semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e
istanze).- 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,
ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le
tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e
le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti
nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del
comma 6-ter del medesimo articolo, e' consentito il deposito con
valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nel registro generale degli indirizzi
elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con
le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato
presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici
giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati,
pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche
tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione
digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando il messaggio di
posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita
nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere
eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica
certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le
ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1,
il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari
provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire
l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della
tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede
altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica
dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella
casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e
dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di
provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto
un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e'
sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il
provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione
degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine,
sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale.
4. L'atto di impugnazione e' trasmesso tramite posta elettronica
certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalita' e nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini
rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 3 e
4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti
gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto
compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma
4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali
previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di
riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari,
personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto
disposto dal comma 3, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica
certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del
codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di
procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del
comma 3 del presente articolo l'impugnazione e' altresi'
inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente
dal difensore;
b) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta
elettronica certificata che non e' presente nel registro generale
degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica
certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento
del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui
al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o,
nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti
resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un
indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo
quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i
sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio
competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza
l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del
provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi
tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e
della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria
provvede ai sensi del comma 2.».))