((Art. 5-sexies 
 
Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10  ottobre
  2022, n.  150,  recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di
  indagini preliminari. 
 
  1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.
150, e' inserito il seguente: 
    «Art. 88-bis (Disposizioni transitorie  in  materia  di  indagini
preliminari).- 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater,  407-bis
e 415-ter  del  codice  di  procedura  penale,  come  introdotte  dal
presente decreto, non si applicano  nei  procedimenti  pendenti  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  in  relazione  alle
notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha  gia'  disposto
l'iscrizione nel registro di  cui  all'articolo  335  del  codice  di
procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte
successivamente,   quando   ricorrono    le    condizioni    previste
dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede  per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale,  anche  quando  ricorrono  le  condizioni  previste
dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e  c),  del  medesimo  codice.
Tuttavia, le disposizioni  dell'articolo  335-quater  del  codice  di
procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si  applicano
in ogni caso in  relazione  alle  iscrizioni  che  hanno  ad  oggetto
notizie di reati commessi dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad  applicarsi  le
disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis  del  codice
di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo  vigente  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.».))