((Art. 5-sexies
Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
indagini preliminari.
1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, e' inserito il seguente:
«Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini
preliminari).- 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis
e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal
presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle
notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte
successivamente, quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.
Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di
procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano
in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto
notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice
di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.».))