((Art. 5-septies 
 
Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10  ottobre
  2022, n.  150,  recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di
  inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere. 
 
  1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre  2022,
n. 150, e' inserito il seguente: 
    «Art.   88-ter   (Disposizioni   transitorie   in   materia    di
inappellabilita' delle sentenze di non luogo  a  procedere).-  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in  materia
di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere  relative
a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si
applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo  la
data di entrata in vigore del presente decreto.».))