((Art. 5-septies Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere. 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente: «Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».))