((Art. 5-septies
Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere.
1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di
inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere).- 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia
di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative
a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si
applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto.».))