((Art. 5-novies 
 
Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
  150, recante  disposizioni  transitorie  in  materia  di  giustizia
  riparativa. 
    
  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera
l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero  5),  e  lettera  f),
all'articolo 7, comma  1,  lettera  c),  all'articolo  13,  comma  1,
lettera  a),  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  c),  numero  2),
all'articolo 19, comma 1, lettera a),  numero  1),  all'articolo  22,
comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l),  numero  2),
all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero
1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28,  comma  1,
lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1,  lettera
a), numero 4), all'articolo 32,  comma  1,  lettera  b),  numero  1),
lettera  d),  all'articolo  34,  comma  1,  lettera  g),  numero  3),
all'articolo 38, comma 1,  lettera  a),  numero  2),  e  lettera  c),
all'articolo 41, comma 1,  lettera  c),  all'articolo  72,  comma  1,
lettera a), all'articolo 78,  comma  l,  lettera  a),  lettera  b)  e
lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e  all'articolo  84,
comma 1, lettere a) e b), si  applicano  nei  procedimenti  penali  e
nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto.».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  92  del  citato
          decreto  legislativo  10  ottobre  2022,   n.   150,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 92  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          giustizia  riparativa.  Servizi   esistenti).   -   1.   La
          Conferenza locale per la  giustizia  riparativa,  entro  il
          termine di sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di
          giustizia riparativa in materia penale erogati alla  stessa
          data  da  soggetti  pubblici   o   privati   specializzati,
          convenzionati con il Ministero della giustizia  ovvero  che
          operano in virtu' di protocolli di intesa  con  gli  uffici
          giudiziari o altri soggetti pubblici. 
                2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma  1
          con riferimento all'esperienza maturata almeno  nell'ultimo
          quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, verificando
          altresi'  la  coerenza  delle  prestazioni  erogate  e  dei
          requisiti posseduti dagli  operatori  con  quanto  disposto
          dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine  un  elenco
          da cui attingono gli enti locali per la prima apertura  dei
          centri di cui all'articolo 63. 
              2-bis.  Le  disposizioni  in   materia   di   giustizia
          riparativa di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5,  comma
          1, lettera e), numero 5), e  lettera  f),  all'articolo  7,
          comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera  a),
          all'articolo  18,  comma  1,   lettera   c),   numero   2),
          all'articolo  19,  comma  1,   lettera   a),   numero   1),
          all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f)
          e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1,  lettera
          a), numero 2), e lettera n), numero  1),  all'articolo  25,
          comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera  b),
          numero 1), lettera c), all'articolo 29,  comma  1,  lettera
          a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero
          1), lettera d),  all'articolo  34,  comma  1,  lettera  g),
          numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2),
          e  lettera  c),  all'articolo  41,  comma  1,  lettera  c),
          all'articolo 72, comma  1,  lettera  a),  all'articolo  78,
          comma l, lettera a), lettera b) e lettera  c),  numero  2),
          all'articolo 83, comma  1,  e  all'articolo  84,  comma  1,
          lettere a) e b), si applicano  nei  procedimenti  penali  e
          nella fase dell'esecuzione  della  pena  decorsi  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».