Art. 7 
 
                 Disposizioni in materia di obblighi 
                   di vaccinazione anti sars-cov-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2022»; 
      2) al comma 5, alla fine del  primo  periodo,  le  parole:  «31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»; 
      3) al comma 6, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° novembre 2022»; 
    b) all'articolo 4-bis, comma 1, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»; 
    c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022». 
  ((1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attivita'
e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo
4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
  1-ter. All'articolo 2 del  decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19  maggio  2022,  n.  52,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    b) al comma 2, al primo periodo, le parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e, al terzo periodo,
le parole: «1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
luglio 2023»; 
    c) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 4-ter  e
          4-sexies del decreto-legge 1°aprile  2021,  n.  44  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificati dalla presente
          legge: 
                «Art. 4 (Obblighi  vaccinali  per  gli  esercenti  le
          professioni  sanitarie  e  gli   operatori   di   interesse
          sanitario). - 1. Fino al  1°  novembre  2022,  al  fine  di
          tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
          di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni  di  cura  e
          assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo  1,
          comma 457, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  gli
          esercenti le  professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di
          interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma  2,  della
          legge  1°  febbraio  2006,  n.  43,  per   la   prevenzione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi  a
          vaccinazione gratuita,  comprensiva,  a  far  data  dal  15
          dicembre  2021,  della  somministrazione  della   dose   di
          richiamo  successiva  al  ciclo  vaccinale  primario,   nel
          rispetto delle  indicazioni  e  dei  termini  previsti  con
          circolare  del  Ministero  della  salute.  La  vaccinazione
          costituisce  requisito  essenziale  per  l'esercizio  della
          professione  e  per  lo   svolgimento   delle   prestazioni
          lavorative  dei  soggetti  obbligati.  La  vaccinazione  e'
          somministrata  altresi'  nel  rispetto  delle   indicazioni
          fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano in conformita'  alle  previsioni  contenute  nel
          piano di cui al primo periodo. 
                1-bis. L'obbligo di cui  al  comma  1  e'  esteso,  a
          decorrere dal 15 febbraio 2022,  anche  agli  studenti  dei
          corsi di laurea impegnati nello  svolgimento  dei  tirocini
          pratico-valutativi     finalizzati     al     conseguimento
          dell'abilitazione    all'esercizio    delle     professioni
          sanitarie. La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  primo
          periodo  determina  l'impossibilita'   di   accedere   alle
          strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi.  I
          responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono
          tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni  di  cui
          al presente comma secondo modalita' a campione  individuate
          dalle istituzioni di appartenenza. 
                2. Solo in caso di accertato pericolo per la  salute,
          in relazione a specifiche condizioni cliniche  documentate,
          attestate dal proprio medico curante di  medicina  generale
          ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
          del Ministero della salute in materia  di  esenzione  dalla
          vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui
          ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere  omessa  o
          differita. 
                3.  Gli  Ordini  degli   esercenti   le   professioni
          sanitarie, per  il  tramite  delle  rispettive  Federazioni
          nazionali,  che  a  tal  fine  operano   in   qualita'   di
          responsabili   del   trattamento   dei   dati    personali,
          avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital   green
          certificate    (Piattaforma     nazionale-DGC)     eseguono
          immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  comprovanti  lo  stato  di
          avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita'
          definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
          22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 giugno 2021,  n.  87.  Qualora  dalla  Piattaforma
          nazionale-DGC    non    risulti    l'effettuazione    della
          vaccinazione anti SARSCoV-2,  anche  con  riferimento  alla
          dose di richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,
          nelle modalita' stabilite nella circolare di cui  al  comma
          1,  l'Ordine  professionale   territorialmente   competente
          invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni  dalla
          ricezione  dell'invito,   la   documentazione   comprovante
          l'effettuazione della  vaccinazione  oppure  l'attestazione
          relativa all'omissione o al differimento  della  stessa  ai
          sensi del comma 2, ovvero la presentazione della  richiesta
          di  vaccinazione,  da  eseguirsi  entro  un   termine   non
          superiore  a  venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,
          ovvero la documentazione  comprovante  l'insussistenza  dei
          presupposti per l'obbligo vaccinale  di  cui  al  comma  1,
          nonche'  a  specificare  l'eventuale  datore  di  lavoro  e
          l'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata    di
          quest'ultimo. In caso di  presentazione  di  documentazione
          attestante la richiesta di  vaccinazione,  l'Ordine  invita
          l'interessato a trasmettere immediatamente e  comunque  non
          oltre tre giorni dalla somministrazione, la  certificazione
          attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. 
                4. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  3,  qualora
          l'Ordine  professionale  accerti  il  mancato   adempimento
          dell'obbligo vaccinale, anche con  riguardo  alla  dose  di
          richiamo, ne da' comunicazione alla  Federazione  nazionale
          competente, all'interessato, all'azienda  sanitaria  locale
          competente, limitatamente alla professione  di  farmacista,
          e, per  il  personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro
          dipendente,  anche  al  datore   di   lavoro,   ove   noto.
          L'inosservanza degli obblighi di comunicazione  di  cui  al
          primo periodo da parte degli Ordini professionali verso  le
          Federazioni nazionali rileva ai  fini  e  per  gli  effetti
          dell'articolo  4   del   decreto   legislativo   del   Capo
          Provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,   n.   233,
          ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.  561.  L'atto  di
          accertamento dell'inadempimento dell'obbligo  vaccinale  e'
          adottato     da     parte     dell'Ordine     professionale
          territorialmente competente, all'esito delle  verifiche  di
          cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non  disciplinare,
          determina  l'immediata  sospensione  dall'esercizio   delle
          professioni sanitarie ed  e'  annotato  nel  relativo  Albo
          professionale. 
                5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace  fino
          alla comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine
          professionale  territorialmente  competente   e,   per   il
          personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche
          al datore di lavoro, del completamento del ciclo  vaccinale
          primario e, per i professionisti che  hanno  completato  il
          ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose
          di richiamo e comunque non oltre il 1° novembre  2022.  Per
          il periodo di sospensione non sono dovuti  la  retribuzione
          ne' altro compenso o emolumento,  comunque  denominato.  Il
          datore di lavoro verifica l'ottemperanza  alla  sospensione
          disposta ai  sensi  del  comma  4  e,  in  caso  di  omessa
          verifica, si applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo
          4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione  l'Ordine
          professionale  territorialmente  competente,   su   istanza
          dell'interessato, dispone la  cessazione  temporanea  della
          sospensione, sino alla  scadenza  del  termine  in  cui  la
          vaccinazione  e'  differita  in   base   alle   indicazioni
          contenute nelle circolari del Ministero  della  salute.  La
          sospensione  riprende  efficacia  automaticamente   qualora
          l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il
          certificato di vaccinazione entro e non  oltre  tre  giorni
          dalla scadenza del predetto termine di differimento. 
                6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che  si
          iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi  degli  Ordini
          professionali   territoriali   l'adempimento   dell'obbligo
          vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino  al  1°
          novembre 2022. A  tal  fine  la  verifica  dell'adempimento
          dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione  della
          certificazione verde COVID-19. 
                7. Per il periodo in cui la vaccinazione  di  cui  al
          comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce
          i soggetti di cui al comma  2  a  mansioni  anche  diverse,
          senza decurtazione della retribuzione, in modo  da  evitare
          il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
                8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine
          di  contenere  il  rischio  di   contagio,   nell'esercizio
          dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di  cui  al
          comma    2    adottano    le    misure    di    prevenzione
          igienico-sanitarie indicate dallo specifico  protocollo  di
          sicurezza adottato con decreto del Ministro  della  salute,
          di concerto con i Ministri della giustizia e del  lavoro  e
          delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 
                9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                10. Per  la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo
          vaccinale da parte degli operatori di  interesse  sanitario
          di cui al comma 1, si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.» 
                «Art. 4-bis  (Estensione  dell'obbligo  vaccinale  ai
          lavoratori    impiegati    in    strutture    residenziali,
          socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
          2021 e  fino  al  1°  novembre  2022,  l'obbligo  vaccinale
          previsto dall'articolo 4, comma 1, si  applica  altresi'  a
          tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a  qualsiasi
          titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture  di
          cui    all'articolo    1-bis,    incluse    le    strutture
          semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo,
          ospitano persone in situazione di fragilita'. 
                2. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  ai
          soggetti esenti dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di
          idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri
          definiti con circolare del Ministero della salute. 
                3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
          1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
          che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
          fragilita', e i  datori  di  lavoro  dei  soggetti  che,  a
          qualunque  titolo,  svolgono   nelle   predette   strutture
          attivita'  lavorativa  sulla  base  di  contratti   esterni
          assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma  1  del
          presente   articolo.   Fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo  periodo  del
          presente comma i responsabili e i datori di lavoro  possono
          verificare   l'adempimento   dell'obbligo   acquisendo   le
          informazioni necessarie secondo le modalita'  definite  con
          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
          all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
          2021, n. 87. 
                4.  Per  la  verifica  dell'adempimento  dell'obbligo
          vaccinale da parte dei soggetti  di  cui  al  comma  1,  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,  commi
          2, 3 e 6. 
                5. La violazione delle disposizioni del primo periodo
          del comma 3 del presente articolo e'  sanzionata  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,  del  decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge  16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74.» 
                «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale delle
          strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502). - 1. Dal 15 dicembre 2021 e fino
          al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter,  da
          adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
          entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19   previsti   dall'articolo   9,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  si
          applica anche alle seguenti categorie: 
                  a); 
                  b; 
                  c) personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la
          propria  attivita'  lavorativa  nelle  strutture   di   cui
          all'articolo 8-ter  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge  attivita'
          lavorativa con contratti  esterni,  fermo  restando  quanto
          previsto dagli articoli 4 e 4-bis; 
                  d). 
                  1-bis. 
                2. La vaccinazione costituisce  requisito  essenziale
          per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei  soggetti
          obbligati ai  sensi  del  comma  1.  I  responsabili  delle
          strutture in cui presta servizio il  personale  di  cui  al
          comma 1 assicurano  il  rispetto  dell'obbligo  di  cui  al
          medesimo comma 1.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 7. 
                3.  I  soggetti  di  cui  al   comma   2   verificano
          immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di  cui
          al comma 1  acquisendo  le  informazioni  necessarie  anche
          secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei  casi
          in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2  o   la   presentazione   della   richiesta   di
          vaccinazione nelle modalita'  stabilite  nell'ambito  della
          campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui  al  comma  2
          invitano, senza indugio, l'interessato  a  produrre,  entro
          cinque   giorni    dalla    ricezione    dell'invito,    la
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     della
          vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
          al differimento della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma  2,  ovvero  la  presentazione  della  richiesta   di
          vaccinazione da eseguirsi in un  termine  non  superiore  a
          venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,  o   comunque
          l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  di
          cui al comma 1. In caso di presentazione di  documentazione
          attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di  cui
          al   comma   2   invitano   l'interessato   a   trasmettere
          immediatamente  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
          somministrazione,     la     certificazione      attestante
          l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In  caso  di  mancata
          presentazione della documentazione  di  cui  al  secondo  e
          terzo periodo i  soggetti  di  cui  al  comma  2  accertano
          l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno  immediata
          comunicazione   scritta    all'interessato.    L'atto    di
          accertamento   dell'inadempimento   determina   l'immediata
          sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
          senza  conseguenze  disciplinari   e   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto di lavoro.  Per  il  periodo  di
          sospensione, non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione
          e'   efficace   fino   alla    comunicazione    da    parte
          dell'interessato al  datore  di  lavoro  dell'avvio  o  del
          successivo completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o
          della somministrazione della dose di richiamo,  e  comunque
          non oltre il 1°  novembre  2022.  In  caso  di  intervenuta
          guarigione si  applica  la  disposizione  dell'articolo  4,
          comma 5. 
                4. 
                5.  Lo  svolgimento  dell'attivita'   lavorativa   in
          violazione dell'obbligo vaccinale di  cui  al  comma  1  e'
          punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
          conseguenze disciplinari secondo i  rispettivi  ordinamenti
          di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
          applicano anche in caso di esercizio della professione o di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione  degli
          obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
                6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
          e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e  9,
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le  violazioni  di
          cui al comma 5, la  sanzione  amministrativa  prevista  dal
          comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n.  19  del
          2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600  a
          euro 1.500.» 
                «Art. 4-sexies  (Sanzioni  pecuniarie).  -  1.  -  2.
          (Omissis). 
                3. L'irrogazione della sanzione di cui  al  comma  1,
          nella misura ivi stabilita,  e'  effettuata  dal  Ministero
          della   salute   per   il   tramite   dell'Agenzia    delle
          entrate-Riscossione, che  vi  provvede,  sulla  base  degli
          elenchi dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo  vaccinale
          periodicamente  predisposti  e   trasmessi   dal   medesimo
          Ministero, anche acquisendo i  dati  resi  disponibili  dal
          Sistema  Tessera  Sanitaria  sui  soggetti  assistiti   dal
          Servizio  Sanitario  Nazionale  vaccinati   per   COVID-19,
          nonche'  su  quelli  per  cui  non  risultano  vaccinazioni
          comunicate dal Ministero della salute al  medesimo  sistema
          e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla
          vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il
          Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento
          delle  informazioni  su  base  individuale  inerenti   alle
          somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini
          ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14
          gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati
          relativi  agli  esenti,  acquisiti  secondo  le   modalita'
          definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  cui  all'articolo   9-bis,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
                4.   Il   Ministero   della    salute,    avvalendosi
          dell'Agenzia   delle   entrate-Riscossione,   comunica   ai
          soggetti    inadempienti    l'avvio    del     procedimento
          sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio
          di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio  l'eventuale
          certificazione relativa  al  differimento  o  all'esenzione
          dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta  e
          oggettiva impossibilita'. Entro il  medesimo  termine,  gli
          stessi  destinatari   danno   notizia   all'Agenzia   delle
          entrate-Riscossione  dell'avvenuta  presentazione  di  tale
          comunicazione. 
                5. (Omissis). 
                6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel  caso  in
          cui l'Azienda  sanitaria  locale  competente  non  confermi
          l'insussistenza     dell'obbligo     vaccinale,      ovvero
          l'impossibilita'  di  adempiervi,  di  cui  al   comma   4,
          provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge
          24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai  sensi
          dell'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre    1973,    n.    602,    entro
          duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di  un
          avviso di addebito, con  valore  di  titolo  esecutivo.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
                7. - 8. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          24  marzo  2022,  n.  24  (Disposizioni  urgenti   per   il
          superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della  cessazione
          dello stato di emergenza, e altre disposizioni  in  materia
          sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          maggio 2021, n. 76, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2  (Misure  urgenti  connesse  alla  cessazione
          delle   funzioni   del   Commissario   straordinario    per
          l'attuazione   e   il   coordinamento   delle   misure   di
          contenimento  e  contrasto  dell'emergenza   epidemiologica
          COVID-19). - 1. Al fine di  continuare  a  disporre,  anche
          successivamente  alla  data  del  31  marzo  2022,  di  una
          struttura con adeguate capacita' di  risposta  a  possibili
          aggravamenti  del  contesto  epidemiologico  nazionale   in
          ragione  della  epidemia  di  COVID-19,  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente
          istituita un'Unita' per  il  completamento  della  campagna
          vaccinale e per l'adozione di  altre  misure  di  contrasto
          della pandemia, che  opera  fino  al  30  giugno  2023.  Il
          direttore  dell'Unita'  e'   nominato   con   decreto   del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   ai   sensi
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
          pubblica. Il direttore agisce con i  poteri  attribuiti  al
          Commissario straordinario dal  predetto  articolo  122  del
          decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio  provvedimento,
          definisce la  struttura  dell'Unita',  avvalendosi  di  una
          parte  del  personale  della  Struttura  di  supporto  alle
          attivita' del citato Commissario straordinario, nonche'  di
          personale in servizio presso  il  Ministero  della  salute,
          secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  salute,  e'   nominato   un
          dirigente  di  prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
          Ministero  della  salute,  al  quale  sono  attribuite   le
          funzioni vicarie, che opera in coordinamento e  a  supporto
          del direttore dell'Unita' di cui al presente  comma,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          L'Unita' subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi
          facenti capo al Commissario straordinario per  l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in  raccordo  con
          il  Ministero  della  salute  e  con  il  supporto  tecnico
          dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  cura  la
          definizione  e,  ove  possibile,   la   conclusione   delle
          attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora  in
          corso alla data del 31 marzo  2022,  gia'  attribuite  alla
          competenza  del  predetto  Commissario  straordinario.   Al
          direttore dell'Unita' e'  assegnata  la  titolarita'  della
          contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
          al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge  n.  18  del
          2020. Alla medesima Unita' si applicano,  ove  compatibili,
          le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo   122   del
          decreto-legge n. 18 del 2020. 
                2. Al 30 giugno 2023, l'Unita' procede alla  chiusura
          della contabilita' speciale e del conto corrente di cui  al
          comma 1, ai  sensi  dell'articolo  44-ter  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e le eventuali  somme  ivi  giacenti
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate in tutto o in parte, anche  con  profilo
          pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
          Stato, ai pertinenti stati di previsione  della  spesa.  Le
          eventuali  risorse  non  piu'  necessarie  sono   acquisite
          all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui
          al comma  1  e'  soppressa  e  il  Ministero  della  salute
          subentra nelle funzioni e in  tutti  i  rapporti  attivi  e
          passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 
                3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
          proprie strutture per garantire le azioni di  supporto  nel
          contrasto alle pandemie  in  favore  dei  sistemi  sanitari
          regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci  e
          vaccini per la cura  delle  patologie  epidemico-pandemiche
          emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
          in relazione agli obiettivi ed  agli  interventi  connessi,
          nell'immediato,  alla  attuazione  del   piano   strategico
          nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e
          seguenti,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   il
          Ministero  della  salute  e'  autorizzato  ad  assumere,  a
          decorrere dal 1° ottobre  2022,  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, un contingente  di  personale  cosi'
          composto:  3  dirigenti  di  seconda  fascia,  3  dirigenti
          sanitari; 50  unita'  di  personale  non  dirigenziale  con
          professionalita' anche  tecnica,  da  inquadrare  nell'area
          III,  posizione  economica  F1,   del   comparto   funzioni
          centrali. La dotazione organica del Ministero della  salute
          e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
          sanitari e di  50  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
          sono autorizzate in deroga all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  nonche'
          in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente  comma
          e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022  ed
          euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
                4. Al reclutamento del contingente  di  personale  di
          cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
          pubblici,  senza  obbligo  di  previo  espletamento   delle
          procedure  di  mobilita',  con  le  modalita'  semplificate
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021,  n.  76,  anche  avvalendosi  della  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'
          tramite  l'utilizzo  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
          pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria  ai
          sensi dell'articolo 30 del citato  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001.  Il  personale  assunto  e'  progressivamente
          assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita'  di  cui  al
          comma 1, in  sostituzione  del  personale  appartenente  ad
          altre  amministrazioni  in  servizio  presso  la   predetta
          Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
          per l'anno 2022, una spesa pari  ad  euro  200.000  per  la
          gestione delle procedure concorsuali e una  spesa  pari  ad
          euro  124.445  per  le  maggiori  spese  di   funzionamento
          derivanti  dall'assunzione  del  predetto  contingente   di
          personale. 
                5. Il Ministero della salute  provvede  entro  il  30
          giugno   2023   alla   definizione   del   nuovo    assetto
          organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
          dal presente articolo, nelle more  della  riorganizzazione,
          sono  assicurate   dal   Segretariato   generale   di   cui
          all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione
          generale individuata con decreto del Ministro della salute. 
                6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
          4, pari  a  euro  1.085.282  per  l'anno  2022  e  ad  euro
          3.043.347 annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della salute. 
                7. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente
          articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. All'articolo 47-bis  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, al comma  2,  dopo  le  parole  «degli
          alimenti» sono inserite le seguenti:  «,  di  contrasto  di
          ogni emergenza sanitaria,  nonche'  ogni  iniziativa  volta
          alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.». 
                8-bis.  All'articolo  1,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera  e-ter)
          e' inserita la seguente: 
                  «e-quater) la somministrazione, con oneri a  carico
          degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
          opportunamente  formati  a  seguito  del   superamento   di
          specifico corso abilitante e  di  successivi  aggiornamenti
          annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
          vaccini anti SARS-CoV-2 e  di  vaccini  antinfluenzali  nei
          confronti dei soggetti di eta'  non  inferiore  a  diciotto
          anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
          pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
          nonche' l'effettuazione di test diagnostici  che  prevedono
          il prelevamento del campione biologico  a  livello  nasale,
          salivare o orofaringeo, da effettuare  in  aree,  locali  o
          strutture, anche esterne, dotate  di  apprestamenti  idonei
          sotto il profilo igienico-sanitario e atti a  garantire  la
          tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
          esterne  alla  farmacia  devono   essere   compresi   nella
          circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta  organica
          di pertinenza della farmacia stessa».».