((Art. 7-ter
Disposizioni in materia
di green pass
((1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis,
i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e
1-septies sono abrogati.
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis
e 2-quater sono abrogati.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei
visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'
ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale,
di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e di
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle
socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con
l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio
2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture
si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19. Nel
rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a
condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la
continuita' delle visite da parte di familiari con cadenza
giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
autosufficiente.
1-bis. - 1-septies.(abrogati)».