((Art. 7-ter Disposizioni in materia di green pass ((1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono abrogati. 2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19. Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la continuita' delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. 1-bis. - 1-septies.(abrogati)».