((Art. 7-ter 
 
                       Disposizioni in materia 
                            di green pass 
 
  ((1. Al decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis,
i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies,  1-sexies.1  e
1-septies sono abrogati. 
  2.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli  2-bis
e 2-quater sono abrogati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1-bis  del  citato
          decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   1-bis   (Disposizioni   per   l'accesso   dei
          visitatori a strutture  residenziali,  socio-assistenziali,
          sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'
          ripristinato l'accesso, su tutto il  territorio  nazionale,
          di familiari e visitatori a strutture di ospitalita'  e  di
          lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
          strutture  riabilitative  e  strutture   residenziali   per
          anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte  le
          strutture residenziali di cui all'articolo 44  del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  65  del  18  marzo   2017,   e   in   quelle
          socio-assistenziali, secondo le linee  guida  definite  con
          l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8  maggio  2021,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110  del  10  maggio
          2021, cui le direzioni sanitarie delle  predette  strutture
          si   conformano   immediatamente,   adottando   le   misure
          necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19.  Nel
          rispetto  delle  predette  misure  e,  in  ogni   caso,   a
          condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
          individuale,  le  direzioni   sanitarie   garantiscono   la
          continuita' delle visite da parte di familiari con  cadenza
          giornaliera, consentendo loro anche di prestare  assistenza
          quotidiana nel caso in cui  la  persona  ospitata  sia  non
          autosufficiente. 
                1-bis. - 1-septies.(abrogati)».