((Art. 7-quater Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza 1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole: «fino al decimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al quinto giorno»; 2) le parole: «e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto» sono soppresse; b) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»; 2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente legge: «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. 3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative del comma 1.».