((Art. 7-quater
Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «fino al decimo giorno» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al quinto giorno»;
2) le parole: «e di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri
privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A
decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita'
dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte
alla misura dell'isolamento per provvedimento
dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al
SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo
che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra
struttura allo scopo destinata.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti
confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater,
comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita'
sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5,
fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2.
3. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalita' attuative del comma 1.».