((Art. 7-quater 
 
           Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 
        22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza 
 
  1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) le parole: «fino al decimo  giorno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al quinto giorno»; 
      2) le parole: «e di effettuare  un  test  antigenico  rapido  o
molecolare per la rilevazione  di  SARS-CoV-2,  anche  presso  centri
privati a cio' abilitati, alla  prima  comparsa  dei  sintomi  e,  se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto» sono soppresse; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo  periodo,  le  parole:  «dei  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1»; 
      2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-ter   del
          decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per  la
          graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel
          rispetto delle esigenze di  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1.  A
          decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di  mobilita'
          dalla propria abitazione o dimora alle  persone  sottoposte
          alla    misura    dell'isolamento     per     provvedimento
          dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive  al
          SARS-CoV-2, fino all'accertamento della  guarigione,  salvo
          che per il ricovero in  una  struttura  sanitaria  o  altra
          struttura allo scopo destinata. 
                2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
          a coloro che hanno  avuto  contatti  stretti  con  soggetti
          confermati positivi al SARS-CoV-2 e'  applicato  il  regime
          dell'autosorveglianza,    consistente    nell'obbligo    di
          indossare dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
          di tipo FFP2, al chiuso o in presenza  di  assembramenti  e
          con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater,
          comma 4, lettere a), b)  e,  limitatamente  alle  attivita'
          sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di
          sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e  comma  5,
          fino al quinto  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
          contatto  stretto  con  soggetti  confermati  positivi   al
          SARS-CoV-2. 
                3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono
          definite le modalita' attuative del comma 1.».