Art. 10 
 
      Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese 
 
  1. All'articolo  30  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, ((al primo periodo,)) le parole: «superiore ai  50
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «superiore  ((a  25
milioni)) di euro e con significative ricadute  occupazionali»  e  le
parole: «Ministero dello sviluppo economico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy ((e il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Il  procedimento  finalizzato
all'esercizio dei poteri sostitutivi di  cui  al  presente  comma  e'
avviato  su  istanza  dell'impresa,  dell'ente   o   della   pubblica
amministrazione interessati. Ove eserciti il potere  sostitutivo,  il
Ministero delle imprese e del made in Italy resta  estraneo  ad  ogni
rapporto contrattuale e  obbligatorio  discendente  dall'adozione  di
atti,   provvedimenti   e   comportamenti,   che   restano   imputati
all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e
con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei
terzi))»; 
    b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  e'  istituita
((presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura
di supporto e tutela dei diritti delle imprese,)) a cui e'  assegnato
personale  amministrativo  dotato  delle  necessarie  competenze   ed
esperienze. La struttura raccoglie le  segnalazioni  da  parte  delle
imprese e svolge i seguenti compiti: 
        a) istruttoria delle richieste, anche  confrontandosi  con  i
soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; 
        b) sostegno alle imprese al fine  di  individuare  iniziative
idonee a superare eventuali  ritardi  ovvero  a  rimuovere  eventuali
ostacoli alla conclusione del procedimento; 
        c)  in  caso  di  inerzia  dell'amministrazione   competente,
assegnazione di un termine entro cui provvedere; 
        d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della  proposta
di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere
sostitutivo di cui al comma 1. 
      1-ter.  La  struttura  di  cui  al  comma  1-bis  monitora   il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti,  anche  avvalendosi  delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri  lavori,  anche
attraverso idonee misure informatiche.»; 
    c) al comma 2, le parole: «Ministero  dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e  del  made
in Italy ((e dopo le parole: «provvedimenti di cui al comma  1»  sono
inserite le seguenti: « a causa di inerzia o ritardo  ascrivibili  al
medesimo))».