Art. 11
Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente
la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in
Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della
sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. ((Alle riunioni del Comitato))
partecipano, altresi', gli altri Ministri, ((o loro delegati,))
aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche poste all'ordine del giorno.»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione
ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica»
e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le
seguenti: «e le misure di incentivazione ((nazionali ed europee))»;
2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di
produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.»;
c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono
soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le
seguenti: «e indica altresi' le relative fonti di finanziamento gia'
previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e
del Ministro delle imprese e del made in Italy, e' adottato il
regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.
((Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet
istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica))».
2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 57-bis, ((comma 8,)) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.