Art. 12
Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e
istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del
mare.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4
e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del
Governo con riferimento alle politiche del mare.».
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il
compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole
amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi
strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano
del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici
in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista
ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento
all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della
pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema
portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al
miglioramento ((della continuita')) territoriale da e per le isole,
al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e
alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in
materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese
italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare
riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita'
((turistico-ricreative)).
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ed e'
composto dalle Autorita' delegate per le politiche europee, le
politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ((ove nominate)),
e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy, ((dell'agricoltura)), della sovranita'
alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza
energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del
turismo e per gli affari regionali e le autonomie. ((Alle riunioni
del Comitato)) partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I
Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un
Sottosegretario ((di Stato)).
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che
interessano le regioni e le province autonome, partecipano il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,
per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il
presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare ((alle riunioni)) del Comitato, con funzione
consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa
rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni
trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato
non spettano compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o
altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del
Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, e'
adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il
funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del
giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura le
attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e
all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di
settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna
annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita'
indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a
superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante
il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.