Art. 12 
 
Funzioni in materia di  coordinamento  delle  politiche  del  mare  e
  istituzione del Comitato interministeriale  per  le  politiche  del
  mare. 
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4
e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis  (Politiche  del  mare  e  istituzione  del  Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente  del
Consiglio dei ministri coordina, indirizza e  promuove  l'azione  del
Governo con riferimento alle politiche del mare.». 
  2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  il
Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con  il
compito di assicurare, ferme restando  le  competenze  delle  singole
amministrazioni, il coordinamento e la  definizione  degli  indirizzi
strategici delle politiche del mare. 
  3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del  Piano
del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi  strategici
in materia di: 
    a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di  vista
ecologico, ambientale, logistico, economico; 
    b) valorizzazione economica del mare con particolare  riferimento
all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della
pesca  e  dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse
energetiche; 
    c) valorizzazione delle vie  del  mare  e  sviluppo  del  sistema
portuale; 
    d)  promozione  e  coordinamento   delle   politiche   volte   al
miglioramento ((della continuita')) territoriale da e per  le  isole,
al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare  e
alla valorizzazione delle economie delle isole minori; 
    e)   promozione   del   sistema-mare    nazionale    a    livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo  strategico  in
materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle   imprese
italiane; 
    f)  valorizzazione  del  demanio   marittimo,   con   particolare
riferimento  alle  concessioni  demaniali  marittime  per   finalita'
((turistico-ricreative)). 
  4. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dal Ministro delegato per le politiche  del  mare,  ed  e'
composto dalle  Autorita'  delegate  per  le  politiche  europee,  le
politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ((ove  nominate)),
e  dai  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e  delle  finanze,  delle
imprese e del made in Italy, ((dell'agricoltura)),  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del
turismo e per gli affari regionali e le  autonomie.  ((Alle  riunioni
del Comitato)) partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto  delle  tematiche  poste  all'ordine  del  giorno.  I
Ministri possono  delegare  a  partecipare  un  vice  Ministro  o  un
Sottosegretario ((di Stato)). 
  5.  Alle  riunioni  del  CIPOM,  quando  si  trattano  materie  che
interessano  le  regioni  e  le  province  autonome,  partecipano  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o di provincia autonoma da lui  delegato  e,
per   i   rispettivi   ambiti   di    competenza,    il    presidente
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI)   e   il
presidente dell'Unione delle province  d'Italia  (UPI).  Puo'  essere
invitato a partecipare ((alle riunioni)) del Comitato,  con  funzione
consultiva,  ogni  altro  soggetto  ritenuto  utile   alla   completa
rappresentazione  degli  interessi  coinvolti   e   delle   questioni
trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del  Comitato
non spettano compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di  spese))  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  o  del
Ministro delegato  per  le  politiche  del  mare,  ove  nominato,  e'
adottato il regolamento interno del Comitato, che  ne  disciplina  il
funzionamento. 
  7. Il Presidente convoca il Comitato,  ne  determina  l'ordine  del
giorno, ne definisce le modalita'  di  funzionamento  e  ne  cura  le
attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento  dei  lavori  e
all'attuazione delle  deliberazioni.  Il  CIPOM  garantisce  adeguata
pubblicita' ai propri lavori. 
  8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, e'
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
costituisce  riferimento  per  gli  strumenti  di  pianificazione  di
settore. 
  9.  Il  CIPOM  monitora  l'attuazione  del   Piano,   lo   aggiorna
annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle  priorita'
indicate anche in sede  europea  e  adotta  le  iniziative  idonee  a
superare eventuali ostacoli e ritardi. 
  10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui
delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno,  una
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. 
  11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura  il  supporto
tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato,  anche  mediante
il ricorso ad esperti ai sensi  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303.