((Art. 13-bis 
 
Soppressione  della  commissione  medica  superiore   del   Ministero
                    dell'economia e delle finanze 
 
  1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica  superiore
di cui all'articolo 106 del testo unico delle  norme  in  materia  di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23  dicembre  1978,  n.  915,  operante  nell'ambito  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte  le  funzioni  da
essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima  data,  subentra
anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite. 
  2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che
opera con  le  modalita'  gia'  applicate  dalla  commissione  medica
superiore soppressa ai sensi del comma  1,  assicura  lo  svolgimento
delle funzioni di  cui  al  medesimo  comma  1,  relative  ai  pareri
medico-legali,  nei  casi  previsti  dalla  vigente  normativa,   nei
confronti dei cittadini aventi  diritto  a  benefici  in  materia  di
pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e  relativi
assegni  accessori,  dei  familiari  superstiti  aventi   titolo   al
trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex
deportati  nei  campi  di  sterminio  nazista  KZ  e  dei   familiari
superstiti   aventi   titolo   al   trattamento   di   reversibilita'
dell'assegno  di  benemerenza  concesso  ai   perseguitati   politici
antifascisti  e  razziali,  nonche'  nei  confronti   dei   familiari
superstiti aventi diritto  al  trattamento  di  reversibilita'  degli
assegni annessi alle decorazioni al valor  militare.  La  commissione
medica superiore di cui  al  presente  comma  svolge,  altresi',  una
funzione di coordinamento delle attivita' delle  commissioni  mediche
di  verifica  da  istituire  nell'ambito  dell'INPS  ai  fini   dello
svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi  dell'articolo
45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato
dal comma 6, lettera a), del presente articolo. 
  3. Fermo restando quanto stabilito  dal  comma  2,  la  commissione
medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura  lo  svolgimento
di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore
soppressa ai sensi del comma 1. 
  4. Per i procedimenti  medico-legali  di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, pendenti  dinanzi  alla  commissione  medica  superiore  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al  1°  giugno  2023,  il
predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza  all'INPS,
che provvede alla definizione del procedimento. 
  5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme
allocate per le finalita' di cui al presente articolo, a legislazione
vigente, nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
individuate con le modalita' di cui all'articolo 45, comma  3-quater,
del  decreto-legge  21  giugno   2022,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. 
  6. All'articolo  45  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° giugno 2023»; 
    b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° giugno 2023 »  e  le  parole:  «  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  »
sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»; 
    c)  al  comma  3-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere
dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
giugno 2023».))