((Art. 13-bis
Soppressione della commissione medica superiore del Ministero
dell'economia e delle finanze
1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore
di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, e' soppressa e tutte le funzioni da
essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra
anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che
opera con le modalita' gia' applicate dalla commissione medica
superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento
delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri
medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei
confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di
pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e relativi
assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al
trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex
deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari
superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita'
dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici
antifascisti e razziali, nonche' nei confronti dei familiari
superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilita' degli
assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione
medica superiore di cui al presente comma svolge, altresi', una
funzione di coordinamento delle attivita' delle commissioni mediche
di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello
svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo
45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato
dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione
medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento
di ogni altra funzione gia' svolta dalla commissione medica superiore
soppressa ai sensi del comma 1.
4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo
periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del
Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il
predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS,
che provvede alla definizione del procedimento.
5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme
allocate per le finalita' di cui al presente articolo, a legislazione
vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
individuate con le modalita' di cui all'articolo 45, comma 3-quater,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «1° giugno 2023»;
b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »
sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»;
c) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere
dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1°
giugno 2023».))