Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  del  presente  decreto((,  ad  eccezione  degli
articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e  6,  commi  3-bis  e  3-ter,))  si
provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.