Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto((, ad eccezione degli
articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,)) si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.