Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto((, ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,)) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.