Art. 3 
 
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
                               foreste 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
assume  la  denominazione  di   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 33: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste»; 
      3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)),  il  seguente  periodo:
«Sono altresi' attribuiti  al  ministero  le  funzioni  e  i  compiti
spettanti  allo  Stato  in  materia  di   tutela   della   sovranita'
alimentare, ((che  esso  esercita))  garantendo  la  sicurezza  delle
scorte e  degli  approvvigionamenti  alimentari,  il  sostegno  della
filiera  agroalimentare,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,   il
coordinamento delle  politiche  di  gestione  delle  risorse  ittiche
marine,  la  produzione  di  cibo  di  qualita',   la   cura   e   la
valorizzazione delle aree e  degli  ambienti  rurali,  la  promozione
delle    produzioni    agroalimentari    nazionali    sui     mercati
internazionali.»; 
    b) la rubrica del Capo VII del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste». 
  3. Le denominazioni «Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste»  e  «Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni  effetto
e  ovunque  presenti,  le  denominazioni  «Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali»  e  «Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali».