Art. 3
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste»;
3) al comma 2 ((e' aggiunto, in fine)), il seguente periodo:
«Sono altresi' attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita'
alimentare, ((che esso esercita)) garantendo la sicurezza delle
scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della
filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il
coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche
marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la
valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione
delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati
internazionali.»;
b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste».
3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto
e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».