Art. 4
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione
di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione
ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole:
«sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza
energetica»;
2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste»;
2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi
inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione
delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la
continuita' degli approvvigionamenti di energia ((e a promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili));»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla
seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
«Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione
ecologica».
((3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli
interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione
della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di
personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa
di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.))