Art. 4 
 
        Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione
di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35: 
      1) il comma 1 e' abrogato; 
      2) al comma 2: 
        2.1. all'alinea le parole: «Al  Ministero  della  transizione
ecologica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Al    Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica»  e  dopo  le  parole:
«sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e  alla  sicurezza
energetica»; 
        2.2. alle  lettere  a)  e  f)  le  parole:  «Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste»; 
        2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad  essi
inerenti;» sono inserite le seguenti:  «individuazione  e  attuazione
delle misure atte a garantire la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la
continuita' degli approvvigionamenti  di  energia  ((e  a  promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili));»; 
      3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; 
    b) la rubrica del Capo VIII del Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  3. Le  denominazioni  «Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le  denominazioni
«Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione
ecologica». 
  ((3-bis. In relazione  alle  accresciute  attivita'  connesse  agli
interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la  promozione
della produzione di energia da fonti rinnovabili, il  contingente  di
personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a  un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la  spesa
di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro  annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.))