Art. 5
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a
ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili».
3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' abrogato.