Art. 5 
 
           Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
assume la denominazione  di  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»
e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»  sostituiscono,  a
ogni effetto e ovunque presenti,  le  denominazioni  «Ministro  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  «Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili». 
  3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' abrogato.