Art. 6 
 
               Ministero dell'istruzione e del merito 
 
  1.  Il  Ministero  dell'istruzione  assume  la   denominazione   di
Ministero dell'istruzione e del merito. 
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49: 
      1)  al  comma  1,  le  parole:  «E'  istituito   il   Ministero
dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  Ministero
dell'istruzione e del merito»; 
      2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»; 
    b) all'articolo 50((, comma 1:)) 
      1) le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero  dell'istruzione  e  del  merito»  e  le  parole
«Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
dell'istruzione e del merito»; 
      2) le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione  dei
servizi medesimi nel  territorio  nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «promozione  del  merito  e  valutazione   dell'efficienza
nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; 
      3)  le  parole:  «supporto  alla  realizzazione  di  esperienze
formative finalizzate all'incremento delle opportunita' di  lavoro  e
delle capacita' di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle
seguenti:  «supporto  alla  realizzazione  di  esperienze   formative
finalizzate alla valorizzazione ((del merito e all'incremento)) delle
opportunita' di  lavoro  e  delle  capacita'  di  orientamento  degli
studenti»; 
    c)  all'articolo  51,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e'
sostituita dalla seguente: «ventotto»; 
    d) la rubrica del Capo XI  del  Titolo  IV  e'  sostituita  dalla
seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»; 
    e) all'articolo 51-ter((, comma 1,)) le  parole:  «congiuntamente
con il Ministero dell'istruzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito». 
  3. Le denominazioni  «Ministro  dell'istruzione  e  del  merito»  e
«Ministero  dell'istruzione  e  del  merito»  sostituiscono,  a  ogni
effetto   e   ovunque   presenti,    le    denominazioni    «Ministro
dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione». 
  ((3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero
dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in  particolare,
la funzionalita' degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo
64,  comma  6-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
primo periodo, dopo le parole:  «con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,»
sono inserite le seguenti: «ovvero  ai  sensi  dell'articolo  13  del
decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,»,  al  terzo  periodo,  le
parole: «del decreto del Presidente della Repubblica di cui al»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei regolamenti  di  riorganizzazione  ai
sensi del» e, al quarto periodo, le parole: «e di 800.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di
800.000 euro per l'anno 2022 e  di  1,28  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023». 
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a
480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2023  e  a  decorrere  dall'anno
2025, del fondo di cui all'articolo 1,  comma  202,  della  legge  13
luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del  fondo  di
cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
iscritto nello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  e
del merito.))