((Art. 6-bis 
 
                       Ministero della salute 
 
  1. La dotazione organica della dirigenza di  livello  generale  del
Ministero della salute e' incrementata di una unita', con contestuale
riduzione   di   quattro    posizioni    di    dirigente    sanitario
complessivamente equivalenti sotto il profilo  finanziario  e  di  un
corrispondente  ammontare  di  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Il  Ministero   si   articola   in   quattro   dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  degli  uffici
dirigenziali generali e' pari a 12». 
  3.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo  13  del  presente
decreto, sono fatti  salvi  i  regolamenti  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))