Art. 9 Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM 1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»; b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»; c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti: «18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. 18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo. ((Alle riunioni del Comitato)) possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato. 18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalita' di funzionamento. 18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo; b) esame delle modalita' esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte; d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti; f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorita' indicati anche in sede europea.». 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attivita' ((della societa' Simest S.p.A.)), anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge ((6 luglio 2011)), n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy».