Art. 9 
 
Istituzione del Comitato interministeriale per il made in  Italy  nel
                            mondo - CIMIM 
 
  1. All'articolo  14,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 18,  le  parole:  «d'intesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di concerto»; 
    b) al comma 18-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «delle
imprese,»  sono  inserite  le  seguenti:  «elaborate   dal   Comitato
interministeriale per il made in Italy nel  mondo  di  cui  al  comma
18-ter,»; 
    c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made
in  Italy  nel  mondo  (CIMIM),  con  il  compito  di  indirizzare  e
coordinare   le   strategie    in    materia    di    promozione    e
internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare
il made in Italy nel mondo. 
      18-quater. Il CIMIM  e'  composto  dal  Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dal  Ministro  delle
imprese e del made in Italy, che lo  co-presiedono,  e  dai  Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  e  del  turismo.  ((Alle  riunioni  del
Comitato)) possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle
materie poste all'ordine  del  giorno  nonche',  quando  si  trattano
argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle  regioni  e  delle
province autonome o un presidente di regione o di provincia  autonoma
da lui delegato. 
      18-quinquies. I  presidenti  convocano  il  CIMIM  con  cadenza
almeno quadrimestrale,  ne  determinano  l'ordine  del  giorno  e  ne
definiscono le modalita' di funzionamento. 
      18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti: 
        a) coordinamento  delle  strategie  e  dei  progetti  per  la
valorizzazione, la tutela e la  promozione  del  made  in  Italy  nel
mondo; 
        b) esame delle modalita' esecutive  idonee  a  rafforzare  la
presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; 
        c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del  tessuto
industriale nazionale e di incentivazione  delle  imprese  nazionali,
anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione  di
regimi sanzionatori o alla  presenza  di  ostacoli  tariffari  e  non
tariffari sui mercati internazionali, al  fine  di  prevedere  misure
compensative per le imprese coinvolte; 
        d) valutazione delle iniziative necessarie  per  lo  sviluppo
tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie  da
parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; 
        e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da  parte  delle
amministrazioni competenti; 
        f)  adozione  di  iniziative  idonee  a  superare   eventuali
ostacoli e  ritardi  nella  realizzazione  degli  obiettivi  e  delle
priorita' indicati anche in sede europea.». 
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee  di
indirizzo strategico dell'attivita' ((della societa' Simest S.p.A.)),
anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  compiti  di  indirizzo   e   di
coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in
Italy  nel  mondo,  di  cui  all'articolo  14,  comma   18-ter,   del
decreto-legge   ((6   luglio   2011)),   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.». 
  3. All'articolo 3, al comma 2,  lettera  e),  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri
e della  cooperazione  internazionale»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy».