Art. 9
Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel
mondo - CIMIM
1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle
seguenti: «di concerto»;
b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle
imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato
interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma
18-ter,»;
c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:
«18-ter. E' istituito il Comitato interministeriale per il made
in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e
coordinare le strategie in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare
il made in Italy nel mondo.
18-quater. Il CIMIM e' composto dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle
imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del turismo. ((Alle riunioni del
Comitato)) possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle
materie poste all'ordine del giorno nonche', quando si trattano
argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma
da lui delegato.
18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza
almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne
definiscono le modalita' di funzionamento.
18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la
valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel
mondo;
b) esame delle modalita' esecutive idonee a rafforzare la
presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto
industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali,
anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di
regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non
tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure
compensative per le imprese coinvolte;
d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo
tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da
parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;
e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle
amministrazioni competenti;
f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali
ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle
priorita' indicati anche in sede europea.».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle
imprese e del made in Italy e' periodicamente sentito sulle linee di
indirizzo strategico dell'attivita' ((della societa' Simest S.p.A.)),
anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di
coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in
Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del
decreto-legge ((6 luglio 2011)), n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti:
«nonche' il Ministero delle imprese e del made in Italy».