IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 10; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/2397  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2017  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e  che
abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2020/12 della  Commissione  del  2
agosto 2019 che integra la direttiva (UE)  2017/2397  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  norme  relative  alle
competenze e alle conoscenze e abilita'  corrispondenti,  agli  esami
pratici, all'omologazione dei simulatori e all'idoneita' medica; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1233  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica  della  direttiva  (UE)
2017/2397  per  quanto  riguarda  le  misure   transitorie   per   il
riconoscimento dei certificati di Paesi terzi; 
  Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del  16  dicembre  1991
sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di  conduzione
di navi per il trasporto di merci e  di  persone  nel  settore  della
navigazione interna; 
  Vista la direttiva  96/50/CE  del  Consiglio  del  23  luglio  1996
riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il  conseguimento  dei
certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci
e di persone nella Comunita' nel settore della navigazione interna; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per  la
realizzazione del sistema idroviario padano-veneto; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la  legge  27  gennaio  2000,  n.  16,  recante  ratifica  ed
esecuzione  dell'accordo  europeo  sulle  grandi  vie  navigabili  di
importanza internazionale, con annessi, fatta a Ginevra il 16 gennaio
1996; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2018,  n.  114,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 settembre  2016,  che  stabilisce  i  requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la
direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n.
631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
n. 24, concernente il regolamento recante norme di  attuazione  della
direttiva  91/672/CEE  relativa  al  riconoscimento   reciproco   dei
certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci
e persone nel settore della navigazione interna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  1999,
n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione  della
direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti  per  il
conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per  il
trasporto di merci e di persone nella Comunita',  nel  settore  della
navigazione interna; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre  2020,  n.   190,   concernente   il   regolamento   recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 115, concernente il «Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 2021; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  dell'interno,   della   giustizia,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
12  dicembre  2017,  relativa  al  riconoscimento  delle   qualifiche
professionali nel settore della navigazione interna e che  abroga  le
direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, ai sensi dell'articolo
39, paragrafo 2, della direttiva medesima. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
                - L'art.  87  Cost.  conferisce,  tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
                - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato  e  elative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
              Nelle materie di legislazione concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art. 14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31. (Procedure per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32. (Principi e criteri direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  A  della
          legge 4 ottobre 2019, n. 117  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019,
          n. 245, cosi' recita: 
                «Art. 1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo i termini, le  procedure,  i  principi  e
          criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della  legge
          24  dicembre  2012,  n.  234,  i  decreti  legislativi  per
          l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A  alla
          presente legge. 
                2.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle direttive elencate  nell'allegato  A  alla
          presente legge sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate nell'allegato  A  alla  presente  legge  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di
          attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
          nonche' alla copertura delle minori  entrate  eventualmente
          derivanti dall'attuazione delle direttive,  in  quanto  non
          sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede mediante  riduzione
          del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea
          previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
          n.  234.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della citata legge n. 234 del 2012.» 
                  «Allegato A (Articolo 1, comma 1). -  1)  direttiva
          2013/59/Euratom del Consiglio, del  5  dicembre  2013,  che
          stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
          protezione contro  i  pericoli  derivanti  dall'esposizione
          alle radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6
          febbraio 2018); 
                  2) direttiva (UE) 2017/159 del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
                  3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  17  maggio  2017,  che  modifica   la
          direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda  l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
                  4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 5 luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
                  5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
                  6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15  novembre  2017,  recante  modifica
          della direttiva 2011/65/UE sulla  restrizione  dell'uso  di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
                  7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
                  8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
                  9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  relativa  a  un
          sistema di  ispezioni  per  l'esercizio  in  condizioni  di
          sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da
          passeggeri adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la
          direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva  1999/35/CE  del
          Consiglio(Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
                  10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini
          del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
                  11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
                  12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo  1
          e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
                  13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
                  14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio,  del  14  marzo  2018,  che  modifica  la
          direttiva 2003/87/CE  per  sostenere  una  riduzione  delle
          emissioni piu'  efficace  sotto  il  profilo  dei  costi  e
          promuovere investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di
          carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
                  15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
                  16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
                  17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
                  18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
                  19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
                  20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
                  21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
                  22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica  la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
                  23) direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
                  24) direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 28 giugno 2018,  relativa  a  un  test
          della proporzionalita' prima  dell'adozione  di  una  nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
                  25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
                  26) direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).». 
              - La direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio   del   12   dicembre   2017   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 27 dicembre 2017, n.
          L 345. 
              - La direttiva delegata (UE) 2020/12 della  Commissione
          del 2 agosto 2019 che integra la direttiva  (UE)  2017/2397
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          le norme relative  alle  competenze  e  alle  conoscenze  e
          abilita'    corrispondenti,     agli     esami     pratici,
          all'omologazione dei simulatori e all'idoneita'  medica  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  10
          gennaio 2020, n. L 6. 
              - La direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 14 luglio  2021  recante  modifica  della
          direttiva (UE) 2017/2397  per  quanto  riguarda  le  misure
          transitorie per il riconoscimento dei certificati di  Paesi
          terzi e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 30 luglio 2021, n. L 274. 
              - La direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre
          1991 sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali
          di conduzione di navi  per  il  trasporto  di  merci  e  di
          persone nel settore della navigazione interna e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'   europea   31
          dicembre 1991, n. L 373. 
              - La direttiva 96/50/CE del  Consiglio  del  23  luglio
          1996 riguardante  l'armonizzazione  dei  requisiti  per  il
          conseguimento dei certificati nazionali  di  conduzione  di
          navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita'
          nel settore della navigazione interna e'  pubblicata  nella
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'   europea   17
          settembre 1996, n. L 235. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,  con  annessi,
          firmata a Londra il 20 ottobre 1972)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per  la
          realizzazione  del  sistema  idroviario  padano-veneto)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  1990,  n.
          294. 
              - Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - La  legge  27  gennaio  2000,  n.  16  (Ratifica   ed
          esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili
          di importanza internazionale, con annessi, fatta a  Ginevra
          il 16 gennaio 1996) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          14 febbraio 2000, n. 36, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2018,  n.  114
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  14  settembre  2016,  che
          stabilisce i requisiti tecnici per  le  navi  adibite  alla
          navigazione interna, che modifica la direttiva  2009/100/CE
          e che abroga la direttiva 2006/87/CE) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2018, n. 232. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  giugno
          1949,  n.  631  (Approvazione  del   regolamento   per   la
          navigazione interna) e' pubblicato  Gazzetta  Ufficiale  17
          settembre 1949, n. 214, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998, n. 24 (Regolamento recante norme di attuazione  della
          direttiva 91/672/CEE relativa al  riconoscimento  reciproco
          dei certificati nazionali di  conduzioni  di  navi  per  il
          trasporto di merci e persone nel settore della  navigazione
          interna) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
          1998, n. 39. 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   18
          dicembre  1999,  n.  545  (Regolamento  recante  norme   di
          attuazione    della     direttiva     96/50/CE     relativa
          all'armonizzazione dei requisiti per il  conseguimento  dei
          certificati  nazionali  di  conduzione  di  navi   per   il
          trasporto di  merci  e  di  persone  nella  Comunita',  nel
          settore della  navigazione  interna)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n. 43. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23   dicembre   2020,   n.   190    (Regolamento    recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 giugno 2021, n. 115 (Regolamento  recante  modifiche  ed
          integrazioni al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  23  dicembre  2020,  n.   190,   concernente   il
          regolamento   di   organizzazione   del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2021, n. 191. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12
          dicembre 2017, si veda nelle note alle premesse.