Art. 10 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1. Le spese relative alle  attivita'  delle  commissioni  di  esame
istituite  dalle  autorita'  competenti  per   l'accertamento   delle
competenze professionali, in particolare in relazione alla previsione
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) nonche' gli oneri connessi
al rilascio dei certificati di cui all'articolo 11, sono a carico dei
richiedenti. 
  2. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, si provvede a determinare, ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  le
tariffe a carico dei richiedenti i servizi di cui al comma  1,  sulla
base del costo effettivo del servizio reso, nonche' le  modalita'  di
versamento e di adeguamento delle medesime tariffe, da prevedersi con
cadenza almeno biennale. 
  3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al
comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai fini della copertura
delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'articolo 30  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art.  30.  (Contenuti  della  legge  di  delegazione
          europea  e  della  legge  europea).  -  1.  La   legge   di
          delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo
          29, assicurano il  periodico  adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
                2.  La  legge  di  delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  1,
          reca: 
                  a) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
                  b) disposizioni per il conferimento al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
          258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c)  disposizioni  che  autorizzano  il  Governo   a
          recepire in via regolamentare le direttive, sulla  base  di
          quanto previsto dall'articolo 35; 
                  d) delega legislativa al Governo per la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; 
                  e) delega legislativa al Governo limitata a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
                  f) disposizioni che, nelle  materie  di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
                  g)  disposizioni   che   individuano   i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province  autonome   esercitano   la   propria   competenza
          normativa per recepire o per assicurare  l'applicazione  di
          atti dell'Unione europea nelle materie di cui  all'articolo
          117, terzo comma, della Costituzione; 
                  h) disposizioni che, nell'ambito  del  conferimento
          della delega legislativa per il recepimento o  l'attuazione
          degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
                  i) delega legislativa al Governo per l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6. 
                3. La legge europea reca: 
                  a)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'articolo 1; 
                  b)  disposizioni  modificative  o   abrogative   di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
                  c) disposizioni necessarie per  dare  attuazione  o
          per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
                  d) disposizioni occorrenti per dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
                  e) disposizioni emanate nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'articolo  41,  comma  1,  della  presente
          legge. 
                4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
                5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».