Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformita' della direttiva 96/50/CE e i certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, rilasciati prima del 18 gennaio 2022, rimangono validi sulle vie navigabili dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data, per un massimo di dieci anni dopo tale data. Decorso detto termine, i suddetti certificati rilasciati in ambito nazionale rimangano validi esclusivamente per la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali. 2. Entro il 18 gennaio 2032 l'autorita' competente che ha rilasciato i certificati di cui all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 rilascia ai conduttori di nave titolari di tali certificati, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397, a condizione che forniscano le prove documentali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva (UE) 2017/2397. 3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o piu' Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d'equipaggio possono continuare a invocare la direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento della loro qualifica. Prima della scadenza di tale periodo essi possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione a un'autorita' competente che rilascia tali certificati, a condizione che i membri d'equipaggio abbiano fornito le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della stessa direttiva. 4. Qualora i membri d'equipaggio di cui al comma 3 richiedono un certificato di qualifica dell'Unione, le autorita' competenti rilasciano un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza sono analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti sono superiori a quelli del certificato da sostituire e' rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) per il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna; b) per il certificato di qualifica dell'Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna; c) per il certificato di qualifica dell'Unione per timoniere: 1080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna. 5. L'esperienza di navigazione di cui al comma 4 e' dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove. La durata minima del tempo di navigazione di cui comma 4, lettere a), b) e c), puo' essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall'autorita' competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attivita' pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non puo' essere superiore alla durata della formazione specifica. 6. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2017/2397 rimangono validi per un massimo di dieci anni dopo il 18 gennaio 2022. Decorso detto termine, i suddetti documenti rilasciati in ambito nazionale rimangano validi esclusivamente per la navigazione sulle vie navigabili interne nazionali. 7. In deroga al comma 3, per i membri d'equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/50/CE e rilasciati prima del 18 gennaio 2022, tali certificati rimangono validi sulle vie navigabili interne dell'Unione per le quali erano validi prima di tale data per un massimo di venti anni dopo tale data. Prima della scadenza di tale periodo, tali membri di equipaggio possono richiedere un certificato di qualifica dell'Unione o un certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397 all'autorita' competente che rilascia tali certificati, a condizione di fornire le prove soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c) della direttiva (UE) 2017/2397. 8. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397, fino al 17 gennaio 2038, le autorita' competenti possono consentire ai conduttori di nave in servizio sulle navi marittime che operano su specifiche vie navigabili interne di avere con se' un certificato per comandanti rilasciato in base alle disposizioni della Convenzione STCW, a condizione che tale attivita' di navigazione interna sia svolta all'inizio o alla fine di un viaggio marittimo e lo Stato membro abbia riconosciuto i certificati di cui al presente comma per almeno cinque anni al 16 gennaio 2018 sulle vie navigabili interne in questione. 9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili: a) con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24 al fine del coordinamento con le disposizioni di cui al presente decreto; b) con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545 al fine del coordinamento con le disposizioni di cui al presente decreto. 10. I certificati rilasciati dalle autorita' competenti a far data dal 18 gennaio 2022 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, hanno validita' esclusivamente nel territorio nazionale.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti normativi della direttiva 96/50/CE si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, cosi' recita: «Art. 2. (Certificato). - 1. E' istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato «certificato». 2. Il «certificato» e' conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1. 3. Il «certificato» e' rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). 4. Il «certificato» puo' essere dei seguenti tipi: a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868; b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali e' richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a). 5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.». - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2397, si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e' pubblicata nella nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 30 settembre 2005, n. L 255. - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, si veda nelle note alle premesse.