Art. 2 
 
                         Ambito applicazione 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  ai  membri  del  personale  di
coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e  agli  esperti  di
navigazione passeggeri dei seguenti tipi di  imbarcazioni  sulle  vie
navigabili interne: 
    a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; 
    b) navi per le quali  il  prodotto  fra  lunghezza,  larghezza  e
immersione e' pari o superiore in volume a 100 metri cubi; 
    c) rimorchiatori e spintori destinati a: 
      1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b); 
      2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali; 
      3) spostare navi di cui alle lettere a)  e  b)  o  galleggianti
speciali; 
    d) navi passeggeri; 
    e) navi per le quali e' richiesto un certificato di  approvazione
ai sensi della direttiva 2008/68/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
    f) galleggianti speciali. 
  2. Il presente decreto non si applica alle persone: 
    a) che navigano per sport o svago; 
    b) che partecipano  alla  conduzione  di  traghetti  che  non  si
muovono autonomamente; 
    c) che partecipano alla  conduzione  di  imbarcazioni  utilizzate
dalle  forze  armate,  dalle  forze  responsabili  del   mantenimento
dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle  amministrazioni
delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri  servizi  di
emergenza; 
    d)  che  effettuano  esclusivamente  percorsi  entro   una   zona
geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto  di
partenza non supera mai  i  dieci  chilometri,  o  percorsi  su  base
stagionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          30 settembre 2008, n. L 260.