Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «certificato di qualifica dell'Unione»: certificato rilasciato da un'autorita' competente di uno Stato membro attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017; b) «conduttore di nave»: membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilita' generale della navigazione a bordo, nonche' per l'equipaggio, i passeggeri e il carico; c) «Convenzione STCW»: la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva con la legge 21 novembre 1985, n. 739; d) «esperto di gas naturale liquefatto»: persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni; e) «esperto di navigazione passeggeri»: persona che presta servizio a bordo della nave ed e' qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri; f) «giornale di bordo»: registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio di cui all'articolo 3, numero 20), della direttiva (UE) 2017/2397; g) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; h) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto piu' basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; i) «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili); l) «libretto di navigazione»: registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati, di cui all'articolo 3, numero 19), della direttiva (UE) 2017/2397; m) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: libretto di navigazione o giornale di bordo in cui si possono registrare dati; n) «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; o) «membri del personale di coperta»: persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, che non sono addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; p) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima; q) «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare piu' di dodici passeggeri; r) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio; s) «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; t) «tempo di navigazione»: periodo temporale, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne nazionali, comprese le attivita' di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che e' stato convalidato dall'autorita' competente; u) «vie navigabili interne nazionali»: le vie navigabili interne di cui all'Allegato I del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, si veda nelle note alle premesse. - La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione) e' pubblicata nel Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. - Il testo dell'Allegato I del citato decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, cosi' recita: «Allegato I (Previsto dall'articolo 2, comma 1) Elenco delle vie navigabili interne italiane suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 Zona 4 Repubblica italiana Tutte le vie navigabili interne nazionali.».