Art. 4 Funzioni delle autorita' competenti 1. Ai fini del presente decreto, le autorita' competenti sono gli uffici della motorizzazione civile di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 114 del 2018. 2. Le autorita' competenti svolgono le seguenti funzioni: a) organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, effettuati tramite le commissioni d'esame istituite presso le medesime autorita' e composte anche da esperti esterni all'amministrazione; b) convalidano i libretti di navigazione e il tempo di navigazione di cui all'articolo 8; c) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397, rilasciano i certificati di qualifica alle persone che navigano esclusivamente nelle acque interne nazionali, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397; d) sospendono temporaneamente la validita' nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione; e) rilasciano, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ai conduttori di nave titolari, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2397; f) rilasciano i certificati di qualifica di cui all'articolo 11, comma 3; g) riconoscono i diplomi di cui all'articolo 11, comma 5. 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili notifica alla Commissione europea le autorita' competenti di cui al comma 1.
Note all'art. 4: - Il testo dell'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 114 del 2018, cosi' recita: «Allegato VI (previsto dall'articolo 3, comma 1) Uffici della Motorizzazione civile Autorita' competente - Codice - Direzione generale territoriale del Nord-Ovest - 600 - Ufficio I - Motorizzazione civile di Milano - Direzione generale territoriale del Nord-Ovest - 601 - Ufficio IV - Motorizzazione civile di Brescia-Sezione di Mantova - Direzione generale territoriale del Nord-Est - 602 - Ufficio I Motorizzazione civile di Venezia - Direzione generale territoriale del Centro - 603 - Ufficio I Motorizzazione civile di Roma - .». - Il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, cosi' recita: «Art. 4. (Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato). - 1. Per conseguire il «certificato» sia del tipo A che del tipo B, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) aver compiuto ventuno anni di eta'. Il «certificato» rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi eta' inferiore e' valido in Italia al compimento degli anni ventuno; b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado; c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricita' degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacita' lavorativa o da costituire pericolo per se' e per gli altri, ne' sintomi manifesti di malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332; d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualita' di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna; e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo A dell'allegato II. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medici del Ministero della sanita' o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneita'. 3. Il titolare del «certificato» che abbia compiuto sessantacinque anni di eta', nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorita' competente che rilascia il «certificato» annota sullo stesso che il conduttore e' risultato idoneo all'esito della visita medica. 4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza e' stata acquisita sulle idrovie nazionali. 5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), puo' essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale e' attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorita' competente dello Stato membro. 6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), e' ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualita' di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima. 7. Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia. 8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.». - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2397, si veda nelle note alle premesse.