Art. 5 Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, i tratti di via navigabile interna nazionale possono essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo se e' soddisfatto uno dei seguenti criteri: a) e' applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare; b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo; c) su tale via navigabile interna nazionale e' necessaria la navigazione terrestre; d) per la navigazione su tale via navigabile interna nazionale sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili notifica alla Commissione europea la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne nazionali come via navigabile interna nazionale a carattere marittimo. La notifica alla Commissione e' corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al comma 1.