Art. 5 
 
       Classificazione delle vie navigabili interne nazionali 
                        a carattere marittimo 
 
  1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili,  di  concerto  con  il   Ministero   della   transizione
ecologica, i tratti  di  via  navigabile  interna  nazionale  possono
essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere
marittimo se e' soddisfatto uno dei seguenti criteri: 
    a) e' applicabile la Convenzione sul  regolamento  internazionale
per prevenire gli abbordi in mare; 
    b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo; 
    c) su tale via navigabile  interna  nazionale  e'  necessaria  la
navigazione terrestre; 
    d) per la navigazione su tale via  navigabile  interna  nazionale
sono necessarie  attrezzature  marittime  il  cui  utilizzo  richiede
conoscenze specifiche. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
notifica  alla  Commissione  europea  la  classificazione   di   ogni
determinato tratto delle vie navigabili interne  nazionali  come  via
navigabile interna nazionale a carattere marittimo. La notifica  alla
Commissione e' corredata di una giustificazione basata sui criteri di
cui al comma 1.