Art. 6 
 
                           Riconoscimento 
 
  1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4  e
5 della direttiva (UE) 2017/2397 e i libretti di navigazione  di  cui
all'articolo 22 della medesima direttiva, rilasciati dalle  autorita'
competenti di Stati membri, sono validi su tutte  le  vie  navigabili
interne nazionali. 
  2.  I  certificati  di  qualifica  e  i  libretti  di   navigazione
rilasciati conformemente al regolamento concernente il  personale  di
navigazione sul Reno, sono validi, se  rilasciati  sulla  scorta  dei
medesimi requisiti prescritti  della  direttiva  (UE)  2017/2397,  su
tutte le vie navigabili interne nazionali. 
  3.  I  certificati  di  qualifica  e  i  libretti  di   navigazione
rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo  sono
validi  su  tutte  le  vie  navigabili  interne  nazionali,   se   la
Commissione europea ha adottato atti di esecuzione che  concedono  il
loro riconoscimento nell'Unione. Fino all'adozione di  tali  atti,  i
certificati di qualifica  e  i  libretti  di  navigazione  rilasciati
conformemente alle norme nazionali di un Paese  terzo  che  prevedono
obblighi identici a quelli della direttiva (UE)  2017/2397,  compresi
quelli stabiliti dall'articolo 38, paragrafi  1  e  3,  della  stessa
direttiva, sono validi su tutte  le  vie  navigabili  interne,  fatte
salve la procedura e le condizioni di cui all'articolo 10,  paragrafi
4 e 5, della direttiva (UE) 2017/2397. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
quando ritiene che un Paese terzo non adempia piu' alle  disposizioni
dell'articolo  10  della  direttiva  (UE)   2017/2397,   ne   informa
immediatamente la Commissione europea, precisando i motivi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397, si veda nelle note alle premesse.