Art. 7 
 
        Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione 
 
  1.  Su  segnalazione  della  Autorita'   di   pubblica   sicurezza,
l'autorita' competente puo' sospendere temporaneamente  la  validita'
nel territorio nazionale di un certificato di qualifica  dell'Unione,
per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. 
  2. L'autorita' competente registra  senza  ritardo  le  sospensioni
nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2017/2397. 
 
          Note all'art. 7: 
               - Per i riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397, si veda nelle note alle premesse.