Art. 7 Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione 1. Su segnalazione della Autorita' di pubblica sicurezza, l'autorita' competente puo' sospendere temporaneamente la validita' nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. 2. L'autorita' competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/2397, si veda nelle note alle premesse.