Art. 8 
 
             Libretto di navigazione e giornale di bordo 
 
  1. Il conduttore di nave registra, su richiesta  del  titolare,  il
tempo  di  navigazione  e  la  relativa  qualifica  nel  libretto  di
navigazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 6. 
  2.  Su  richiesta  di  un   membro   dell'equipaggio,   l'autorita'
competente convalida  nel  libretto  di  navigazione,  in  seguito  a
verifica dell'autenticita' e della validita' delle prove  documentali
necessarie, i dati riguardanti il tempo di  navigazione  e  i  viaggi
effettuati fino a  quindici  mesi  prima  della  richiesta.  Se  sono
utilizzati strumenti elettronici, compresi  libretti  di  navigazione
elettronici e giornali di bordo elettronici associati a procedure per
assicurare  l'autenticita'  dei  documenti,  i  dati   corrispondenti
possono  essere  convalidati  senza  ulteriori  procedure,  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/2397. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2017/2397, si veda nelle note alle premesse.