Art. 2 
 
Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                 e degli istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Dal  1°
febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui  al  comma  1  si  applica  al  personale  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte  le
seguenti: «e del comma 1-bis»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «comma  1,  lettera  a),»
sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»; 
    c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere  dal
15 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  15  giugno
2022»; 
    d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  degli  istituti  penitenziari,  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori».