Art. 2 Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori 1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»; 2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»; c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»; d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».