Art. 3 
 
     Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-bis: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e'  consentito  esclusivamente
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19,
di cui all'articolo 9, comma  2,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita', nell'ambito del territorio nazionale: 
          a) servizi alla persona; 
          b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e  finanziari,
attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona,
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello
sviluppo economico e della pubblica amministrazione,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; 
          c) colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e  gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori. 
        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso  ai
servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma  1-bis  avvenga
nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  medesimo  comma  sono
effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del
comma 4.»; 
      2) al comma 3,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis»; 
        b) all'articolo 9-sexies: 
          1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai
periti  e  agli  altri  ausiliari  del   magistrato   estranei   alle
amministrazioni della giustizia»; 
          2)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:   «8.   Le
disposizioni del presente articolo non si applicano  ai  testimoni  e
alle parti del processo.»; 
          3) dopo  il  comma  8  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.
L'assenza del  difensore  conseguente  al  mancato  possesso  o  alla
mancata esibizione della certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al
comma 1 non costituisce impossibilita'  di  comparire  per  legittimo
impedimento.»; 
        c) all'articolo 9-septies,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni lavorativi,  rinnovabili  fino  al  predetto
termine del 31 marzo  2022,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con
diritto alla conservazione del posto  di  lavoro  per  il  lavoratore
sospeso.». 
  2.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San
Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al  comma  1
non  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».