Art. 4 
 
Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel
              sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1. Nella gestione dei  contatti  stretti  con  soggetti  confermati
positivi  all'infezione  da   SARS-CoV-2   nel   sistema   educativo,
scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
ferma   restando   l'applicazione   per   il   personale   scolastico
dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
per gli alunni si applicano le seguenti misure: 
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in presenza  di  un  caso  di  positivita'  nella
stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per
una durata di dieci giorni; 
    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
      1) in presenza di un  caso  di  positivita'  nella  classe,  si
applica alla medesima classe  la  sorveglianza  con  test  antigenico
rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di
positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni; 
      2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella  classe,
si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni; 
    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 19  febbraio  2004,  n.  59  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
      1) con un caso di positivita'  nella  classe  si  applica  alla
medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di  mascherine  di
tipo FFP2 e con didattica in presenza; 
      2) con due casi di positivita' nella  classe,  per  coloro  che
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  primario  o
di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere
effettuato la dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  didattica  in  presenza.
Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini
summenzionati, si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la
durata di dieci giorni; 
      3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si  applica
alla medesima classe la didattica a distanza per la durata  di  dieci
giorni. 
  2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere
nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°.