Art. 5 
 
Misure urgenti per il tracciamento  dei  contagi  da  COVID-19  nella
                       popolazione scolastica 
 
  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita'  di
tracciamento dei contagi da COVID-19  nell'ambito  della  popolazione
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette
alla autosorveglianza di cui all'articolo  4,  mediante  l'esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per  la  rilevazione  di  antigene
SARS-CoV-2,  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  d),   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea  prescrizione
medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal  pediatra  di
libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418  e
419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o  le  strutture  sanitarie
aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata  a  favore  del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno  2022,
a valere  sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi
incluse  quelle  confluite  sulla  contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  ai  sensi
dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106. 
  2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per  i
mancati  introiti  derivanti  dall'applicazione  del  comma   1,   il
Commissario straordinario provvede  al  trasferimento  delle  risorse
alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria,  secondo  le
medesime  modalita'  previste  dai   protocolli   d'intesa   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 
  3. Alla compensazione degli effetti in termini di  indebitamento  e
fabbisogno, pari a  42,505  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.