La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» 1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione: «1. -2- Omissis. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.».