Art. 10 
 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
  1. Gli enti dell'Associazione « Chiesa  d'Inghilterra »  civilmente
riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 
  2. Nel registro, oltre  alle  indicazioni  prescritte  dalle  norme
vigenti in materia, devono risultare le norme di  funzionamento  e  i
poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 
  3. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e  gli  enti  civilmente
riconosciuti dell'Associazione « Chiesa  d'Inghilterra »  devono,  ai
sensi della normativa vigente,  chiedere  l'iscrizione  nel  registro
delle persone giuridiche entro due anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.