Art. 11 
 
                        Patrimonio culturale 
 
  1.  La  Repubblica  e   l'Associazione   « Chiesa   d'Inghilterra »
s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei  beni
afferenti al patrimonio culturale della Chiesa  d'Inghilterra  e  dei
soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a  tal
fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.