Art. 11 Patrimonio culturale 1. La Repubblica e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.