Art. 12 
 
                          Edifici di culto 
 
  1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra  ubicati  sul  territorio
italiano e destinati all'esercizio del  culto  pubblico  non  possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non  per  gravi
motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio. 
  2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica  non  puo'
entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici  di  cui  al
comma  1,  senza  averne  dato  avviso  e  senza  avere  sentito   il
responsabile dell'edificio. 
  3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le
norme vigenti  in  materia  di  esenzioni,  agevolazioni  tributarie,
contributi e concessioni. 
  4. L'autorita' civile tiene conto delle  esigenze  religiose  fatte
presenti  dall'Associazione  « Chiesa  d'Inghilterra »   per   quanto
concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.