Art. 15 Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e' indicata con la denominazione « Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia ». 3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». 5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonche' delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione. 6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare: a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione; b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; c) gli interventi operati per altre finalita' previste dal comma 1. 7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. n. 210: «Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - 1. - 6. Omissis. 7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638. 8.-34. Omissis.».