Art. 15 
 
            Ripartizione della quota dell'otto per mille 
                          del gettito IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in   vigore   della   presente   legge,    l'Associazione    « Chiesa
d'Inghilterra » concorre  con  i  soggetti  e  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota,  pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
Repubblica prende atto che  l'Associazione  « Chiesa  d'Inghilterra »
utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che  ai
fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il  mantenimento  dei
ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli  edifici
di culto e di monasteri,  per  scopi  filantropici,  assistenziali  e
culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale  dei  redditi,  nel  cui   modulo   l'Associazione   « Chiesa
d'Inghilterra »  e'  indicata  con  la  denominazione  « Associazione
"Chiesa d'Inghilterra" in Italia ». 
  3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte  non  espresse
dai contribuenti l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » dichiara  di
partecipare  alla  loro  ripartizione  in  proporzione  alle   scelte
espresse,  destinando  le  relative  somme  esclusivamente   per   le
iniziative di cui al comma 1. 
  4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui  al  comma
1, lo  Stato  corrisponde  annualmente,  entro  il  mese  di  giugno,
all'Associazione  « Chiesa  d'Inghilterra »,  la   somma   risultante
dall'applicazione  del  medesimo  comma  1,  determinata   ai   sensi
dell'articolo 45, comma 7, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
sulla base delle dichiarazioni  annuali  relative  al  terzo  periodo
d'imposta  precedente  con  destinazione  alla  stessa   Associazione
« Chiesa d'Inghilterra ». 
  5. L'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » trasmette annualmente al
Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno  successivo
a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle
somme di cui al comma 1 nonche'  delle  erogazioni  liberali  di  cui
all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione. 
  6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare: 
    a) il numero dei  ministri  di  culto  cui  e'  stata  assicurata
l'intera remunerazione e di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata
un'integrazione; 
    b)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  di  cui  al  comma  1
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme; 
    c) gli interventi operati per altre finalita' previste dal  comma
1. 
  7. Il Ministro dell'interno, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
del rendiconto di cui al comma 5, ne  trasmette  copia,  con  propria
relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  45,  comma  7,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e  lo  sviluppo),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. n. 210: 
                «Art.  45  (Disposizioni   e   interventi   vari   di
          razionalizzazione). - 1. - 6. Omissis. 
                7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
          secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio  1985,
          n. 222, e la somma di cui  all'ultimo  comma  dell'articolo
          medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
          competenza relativi all'IRPEF,  risultanti  dal  rendiconto
          generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
          le quote  spettanti  alle  Confessioni  acattoliche  aventi
          diritto. Con le  medesime  modalita'  sono  determinate  la
          quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
          a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge  22
          novembre 1988, n.  516;  all'articolo  23  della  legge  22
          novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre
          1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995,
          n. 520; all'articolo 2 della legge  20  dicembre  1996,  n.
          638. 
                8.-34. Omissis.».