Art. 16 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Su  richiesta  di  una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere,  ad  opera  di  un'apposita
Commissione  paritetica   nominata   dall'autorita'   governativa   e
dall'Associazione    « Chiesa    d'Inghilterra »,    alla    verifica
dell'attuazione degli articoli 14 e 15.