Art. 16 Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.