Art. 18 
 
                             Matrimonio 
 
  1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni  celebrati  in
Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto
di cui all'articolo 3, in  possesso  della  cittadinanza  italiana  e
residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo  atto
sia trascritto nei registri dello stato civile, previe  pubblicazioni
nella casa comunale. 
  2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del  comma
1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato  civile
al quale richiedono le pubblicazioni. 
  3.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto  alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di  legge  e  ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia in  duplice  originale
ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione  nuziale
seguira' secondo la previsione del comma 1 e  nel  comune  suindicato
dai nubendi. 
  4.  Nel  corso  della  celebrazione  del  matrimonio  religioso  il
ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi  i
diritti e i doveri dando ad essi lettura dei  relativi  articoli  del
codice civile. 
  5. I coniugi potranno altresi'  rendere  le  dichiarazioni  che  la
legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 
  6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo  la  celebrazione
nuziale allega il  nulla  osta  rilasciato  dall'ufficiale  di  stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige  in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
  7. Dall'atto di matrimonio, oltre le  indicazioni  richieste  dalla
legge civile, devono risultare: 
    a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al  quale
e' stato celebrato il matrimonio; 
    b) la menzione dell'avvenuta lettura degli  articoli  del  codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; 
    c) le dichiarazioni di cui al  comma  5  eventualmente  rese  dai
coniugi. 
  8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di
culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione trasmette  per  la
trascrizione un originale dell'atto di matrimonio  insieme  al  nulla
osta all'ufficiale di stato civile del comune  dove  e'  avvenuta  la
celebrazione. 
  9.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  constatata  la  regolarita'
dell'atto e l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato,  effettua  la
trascrizione nei registri dello stato civile  entro  le  ventiquattro
ore successive alla ricezione, e ne da' notizia al ministro di culto. 
  10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto  abbia
omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto. 
  11. Resta ferma la facolta' di  celebrare  e  sciogliere  matrimoni
religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.