Art. 19 Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti 1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano piu' applicazione nei confronti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Note all'art. 19: - La legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1929, n. 164. - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1930, n. 87.