Art. 19 
 
          Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti 
 
  1. Con l'entrata in vigore della presente  legge,  le  disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930,  n.  289,  non  trovano   piu'   applicazione   nei   confronti
dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e degli enti confessionali
che ne fanno parte. 
  2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla  presente  legge
cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. 
 
          Note all'art. 19: 
              - La  legge  24  giugno  1929,  n.  1159  (Disposizioni
          sull'esercizio  dei  culti  ammessi  nello  Stato   e   sul
          matrimonio  celebrato  davanti  ai   ministri   dei   culti
          medesimi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1929, n. 164. 
              - Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme  per
          l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n.  1159,  sui  culti
          ammessi nello Stato e per  coordinamento  di  essa  con  le
          altre leggi dello  Stato),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 aprile 1930, n. 87.