Art. 2 
 
                 Autonomia e liberta' confessionale 
 
  1. La Repubblica, in conformita' ai  principi  della  Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate  secondo  lo
statuto  dell'Associazione  « Chiesa   d'Inghilterra »   (presbiteri,
cappellani  e  diaconi),  l'esercizio  del  culto,   l'organizzazione
ecclesiastica e gli atti in  materia  spirituale  e  disciplinare  si
svolgono senza alcuna ingerenza statale. 
  2.  E'  garantita  ai  singoli  fedeli  e  alle  organizzazioni   e
associazioni  in  Italia   appartenenti   all'Associazione   « Chiesa
d'Inghilterra » piena liberta' di professione e pratica religiosa, di
propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonche'
di riunione e di  manifestazione  del  pensiero  con  la  parola,  lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
  3. Le affissioni e la distribuzione  di  pubblicazioni  e  stampati
relativi   alla   vita   confessionale   dell'Associazione   « Chiesa
d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di
culto, nonche' le collette ai  fini  ecclesiastici,  avvengono  senza
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.