Art. 2 Autonomia e liberta' confessionale 1. La Repubblica, in conformita' ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 2. E' garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » piena liberta' di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonche' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonche' le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.