Art. 20 Ulteriori intese 1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunita' di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. 2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, si rinvia alla nota al titolo.