Art. 20 
 
                          Ulteriori intese 
 
  1.  Ove  una  delle  parti  ravvisi  l'opportunita'  di   apportare
modifiche  al  testo  dell'allegata  intesa,  le  parti   tornano   a
convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la  stipulazione
di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al  Parlamento
di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo
8, terzo comma, della Costituzione. 
  2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi  a
materie   che   coinvolgano   rapporti   dell'Associazione   « Chiesa
d'Inghilterra »  con  lo  Stato,  sono   promosse   previamente,   in
conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo  dell'articolo  8,  terzo  comma,  della
          Costituzione, si rinvia alla nota al titolo.