Art. 22 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  della  presente  legge,  fatta  eccezione  per
l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
all'attuazione delle disposizioni di  cui  alla  presente  legge  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  2. Agli oneri derivanti  dall'articolo  14  della  presente  legge,
valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in  84.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma  « Fondi  di  riserva  e  speciali »  della
missione  « Fondi  da  ripartire »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia