Art. 3 Ministri di culto 1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero. 2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto. 5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.