Art. 3 
 
                          Ministri di culto 
 
  1. I ministri di culto, liberamente nominati in base  allo  statuto
dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra »,  compresi  in  un  elenco
comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del
loro ministero. 
  2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad  altre  autorita'
informazioni su persone o materie di cui siano  venuti  a  conoscenza
per ragione del loro ministero. 
  3. Nel caso di ripristino del  servizio  obbligatorio  di  leva,  i
ministri di  culto  hanno  diritto,  su  loro  richiesta,  ad  essere
esonerati  dal  servizio  militare  o,  nel  rispetto   delle   norme
sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile. 
  4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli
4   e   18   della   presente   legge   il   rappresentante    legale
dell'Associazione   « Chiesa   d'Inghilterra »   rilascia    apposita
certificazione della qualifica dei ministri di culto. 
  5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo  4  della  presente
legge   il   rappresentante   legale    dell'Associazione    « Chiesa
d'Inghilterra » rilascia apposita certificazione della qualifica  dei
religiosi.