Art. 4 
 
                        Assistenza spirituale 
 
  1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze  di  polizia  o  ad
altri  servizi  assimilati,  la  degenza  in   strutture   sanitarie,
socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti  penitenziari
non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine  alla  fruizione
dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un  fedele  che  si
trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorita'  competenti
assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su  una
dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle  esequie
di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. 
  2. I militari italiani  fedeli  della  Chiesa  d'Inghilterra  hanno
diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle
attivita' religiose che si svolgono nelle localita' dove  si  trovano
per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di  chiese  nelle
predette  localita',  potranno  comunque  ottenere  il  permesso   di
frequentare la chiesa piu' vicina, compatibilmente con le ragioni  di
servizio. 
  3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa
d'Inghilterra e' assicurata dai ministri di culto e dai  religiosi  a
tal  fine  designati  dall'Associazione  « Chiesa  d'Inghilterra »  e
inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa. 
  4.  Negli  istituti   penitenziari   e'   assicurata   l'assistenza
spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine
dall'Associazione  « Chiesa  d'Inghilterra ».  A  tal   fine   questa
trasmette al Ministero  della  giustizia  l'elenco  dei  ministri  di
culto, nonche', unicamente a tali fini,  dei  religiosi  responsabili
dell'assistenza spirituale nei predetti  istituti.  Tali  ministri  e
tali religiosi sono compresi tra coloro  che  possono  accedere  agli
istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. 
  5. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti di cui al comma
4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei  ministri  di  culto,
accettata dal detenuto, in locali idonei  messi  a  disposizione  dal
direttore dell'istituto  penitenziario.  Il  direttore  dell'istituto
informa di ogni richiesta proveniente dai  detenuti  il  ministro  di
culto responsabile competente per il territorio. 
  6.  Gli  oneri  finanziari  per  lo   svolgimento   dell'assistenza
spirituale   di   cui   al   presente   articolo   sono   a    carico
dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».