Art. 5 
 
                  Istruzione religiosa nelle scuole 
 
  1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di  tutti,
riconosce agli alunni delle scuole  pubbliche  non  universitarie  il
diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi.  Tale
diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni
stessi o da coloro cui compete la responsabilita' genitoriale  su  di
essi. 
  2. L'insegnamento religioso e' impartito con forme e modalita'  che
non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 
  3. La Repubblica, nel garantire  il  carattere  pluralistico  della
scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione
« Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere  alle  richieste
provenienti dagli  alunni  o  dalle  loro  famiglie  o  dagli  organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto  religioso  e  delle  sue
implicazioni. Tale attivita', da svolgersi in orario extrascolastico,
s'inserisce,  senza  oneri  per  lo  Stato,  nell'ambito  di   quelle
extracurriculari.