Art. 5 Istruzione religiosa nelle scuole 1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita' genitoriale su di essi. 2. L'insegnamento religioso e' impartito con forme e modalita' che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita', da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurriculari.