Art. 6 
 
                               Scuole 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce  all'Associazione  « Chiesa  d'Inghilterra »  il   diritto
d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e  istituti  di
educazione. 
  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la  parita',
e' assicurata piena  liberta',  nel  rispetto  delle  norme  generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10  marzo  2000,  n.
62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a  quello
degli  alunni  delle  scuole  dello  Stato   e   degli   altri   enti
territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi
del primo e del secondo ciclo di istruzione. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67.